CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18721/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 3315 del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da Comune di Levanto([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del Sindaco pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Levanto (SP) [OSCURATO:PERSONA] 1, dai professionisti associati Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (c.f. PRDFRC 66C28 E463L – che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di [OSCURATO:TELEFONO] o indirizzo p.e.c. federico.pardini@ avv.sp.legalmail.it co- municata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. GRMFNC 79H08 E463J – che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunica- zioni al n. di [OSCURATO:TELEFONO] o indirizzo p.e.c. francesco.giromini @ avv.sp.legalmail.it comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in [OSCURATO:PERSONA] 169, come da procura speciale allegata al ricorso ai sensi dell’art. 83, 3° co. c.p.c. e dell’art. 10 D.P.R. 123/2001 e Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Levanto n. 201 del 28.11.2024. In luogo dell’ele- zione di domicilio presso l’Autorità adita, Comune di Levanto indica di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori:federico.par- dini @ avv.sp.legalmail.it e francesco.giromini @ avv.sp.legal- mail.it. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Levanto (SP) Loc. Piè dell'Erta –C.F. [OSCURATO:PERSONA] 48M17 D758O, di- feso in forza di procura ex art. 83 c.p.c. allegata in busta telematica dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova –C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64C01 E560F -con studio in Rapallo (Ge) Via della Libertà 61/11 con do- micilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] 96 presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale preliminarmente acconsentea che tutte le comunicazioni di Cancelleria nonché tutte le notifiche di Legge e non siano inviate al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero al seguente indirizzo P.E.C. e Domicilio digitale: avvvalterlagaxio @ puntopec.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan° 909 depo- sitata il 26 giugno 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 6,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto