CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto del presente procedimento e i fatti oggetto di altro giudizio, e la sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen., risultano riproduttivi di censure in punto di fatto già dedotte in appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove sono stati incensurabilmente valorizzati il lungo lasso temporale trascorso rispetto ai precedenti fatti delittuosi, da un lato, e i numerosi precedenti dell’imputato che, per quanto non recenti, non ne hanno frenato la propensione a delinquere, dall’altro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere est