CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura diretto a censurare la motivazione della sentenza impugnata (nella parte relativa all'accertamento della responsabilità dell'imputato) e il trattamento sanzionatorio concretamente applicato; - che la prima doglianza è inammissibile in quanto articolata in fatto (atteso che prospetta una diversa ricostruzione degli elementi probatori valutati dai giudici di merito) e comunque priva di specificità (perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - la seconda, relativa al trattamento sanzionatorio, è invece manifestamente infondata, in quanto, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (come nel caso di specie), il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (avuto riguardo ai precedenti penali ed al lungo arco di tempo nel quale si è consumata la condotta: pag. 4 della sentenza); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il nsig re estens [OSCURATO:PERSONA] r Ut •TJSI T