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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21955/2026

Testo disponibile della fonte

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entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3675/2022 depositato il23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8845/2023Numero sezionale 2472/2026Numero di raccolta generale 21955/2026Data pubblicazione 26/06/20261.

L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] relativo al procedimento di opposizione allo stato passivor.g. n. 3675/2022, dep. in data 23/03/23, comunicato dalla cancelleria ilsuccessivo 24/03/2023, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa allostato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di 76.421,57 euroin via chirografaria, a fronte della somma pretesa dall’opponente percomplessivi 1.842.956, 61 euro, oltre accessori.2.

L’odierna ricorrente aveva, in effetti, proposto opposizione avverso ildecreto di esclusione dallo stato passivo adottato dal G.D. del medesimotribunale lombardo.

Nel successivo giudizio di opposizione ex artt. 98 e 99l.f., invece, il Tribunale, dopo aver rilevato la legittimità dell’eccezione dicarenza dei fatti costitutivi del credito proposta dalla curatela nelcostituirsi nella predetta sede, ha ritenuto solo parzialmente fondata ladomanda della creditrice, nei termini dianzi riportati.3.

Avverso tale decisione la creditrice opponente ha proposto ricorso percassazione, sulla scorta di tre motivi di impugnazione.4.

Il fallimento intimato non si è costituito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che il decretoimpugnato sarebbe illegittimo, per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 132, II comma, n. 4 c.p.c., 135 IV comma c.p.c. ed art. 118 disp.contraddittorietà della motivazione in fatto e diritto.Il motivo è infondato.La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazionedeve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente e,eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheNumero registro generale 8845/2023Numero sezionale 2472/2026Numero di raccolta generale 21955/2026Data pubblicazione 26/06/2026regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da noncomma 6, Cost.Nel caso di specie il provvedimento, che si dilunga per 11 pagine, dopoaver correttamente ricordato quale sia l’onere probatorio nel giudizio diopposizione a fronte della rituale eccezione del curatore, e dopo averaltresì premesso che era stata respinta una richiesta di CTU di contenutoesplorativo, evidenzia che “Nel caso in esame [OSCURATO:SOCIETA] non ha néallegato, né tantomeno documentato il titolo che giustifica la richiesta direstituzione dell’importo di euro 973.151,40 per quanto attiene allaDivisione Velivoli e l’importo di euro 803.809,08 per quanto attiene allaDivisione Elicotteri.

Infatti, [OSCURATO:SOCIETA] si limita a qualificare le sommerichieste in restituzione quali anticipi, ma non fornisce alcun elemento utileal fine di valutare i motivi alla base della domanda di restituzione.

Il solorichiamo generico alla documentazione prodotta non può considerarsisufficiente a fornire la prova della fonte del proprio diritto”.La motivazione si diffonde ulteriormente prendendo in esame i documenticontrattuali ed evidenziando le clausole di contenuto contrario alla pretesadella creditrice di pagamento di anticipi rispetto alle consegne, cosìevidenziando un iter logico-giuridico comprensibile e finanche del tuttoplausibile.2.

Con il secondo motivo, invece, la ricorrente contesta violazione oomessa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c., con conseguenteviolazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto.Il motivo in esame è inammissibile, in quanto al di là della formaleinvocazione del vizio di cui all’art. 360, n. 3 c.p.c., manifesta un contenutomeritale, cercando surrettiziamente di pervenire ad una nuova disaminaNumero registro generale 8845/2023Numero sezionale 2472/2026Numero di raccolta generale 21955/2026Data pubblicazione 26/06/2026dei documenti e del materiale probatorio che, in questa sede di legittimità,è pacificamente escluso.Come è noto, infatti, “deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (Sez. 2, ord. n.10927 del 23/04/2024); in precedenza anche Sez.

U, sent. n. 34476 del27/12/2019 ha affermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.3.

Con il terzo motivo, infine, si deduce l’omesso esame di un fatto (e diun documento) decisivo per il giudizio/omessa motivazione su un puntodecisivo per il giudizio, con conseguente violazione dell’art. 360, n. 5,c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.Anche questo profilo di doglianza non può trovare accoglimento, in quantola denuncia condotta ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non puòricondursi ad una censura della decisione per non aver aderito alle proprietesi difensive, o per aver tratto conseguenze probatorie “sgradite” dadocumenti prodotti, i quali per il noto principio di acquisizione processualeben possono fornire elementi probatori contrari all’interesse della parteche li ha prodotti in giudizio.

Del resto, si è condivisibilmente osservatoche l'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n.83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivoNumero registro generale 8845/2023Numero sezionale 2472/2026Numero di raccolta generale 21955/2026Data pubblicazione 26/06/2026(nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possariguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze diun certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Sez. 2, ord. n.2961 del 06/02/2025).4.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Nulla sulle spese inassenza di costituzione del fallimento intimato.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3675/2022 depositato il23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8845/2023Numero sezionale 2472/2026Numero di raccolta generale 21955/2026Data pubblicazione 26/06/20261. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] relativo al procedimento di opposizione allo stato passivor.g. n. 3675/2022, dep. in data 23/03/23, comunicato dalla cancelleria ilsuccessivo 24/03/2023, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa allostato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di 76.421,57 euroin via chirografaria, a fronte della somma pretesa dall’opponente percomplessivi 1.842.956, 61 euro, oltre accessori.2. L’odierna ricorrente aveva, in effetti, proposto opposizione avverso ildecreto di esclusione dallo stato passivo adottato dal G.D. del medesimotribunale lombardo. Nel successivo giudizio di opposizione ex artt. 98 e 99l.f., invece, il Tribunale, dopo aver rilevato la legittimità dell’eccezione dicarenza dei fatti costitutivi del credito proposta dalla curatela nelcostituirsi nella predetta sede, ha ritenuto solo parzialmente fondata ladomanda della creditrice, nei termini dianzi riportati.3. Avverso tale decisione la creditrice opponente ha proposto ricorso percassazione, sulla scorta di tre motivi di impugnazione.4. Il fallimento intimato non si è costituito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che il decretoimpugnato sarebbe illegittimo, per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 132, II comma, n. 4 c.p.c., 135 IV comma c.p.c. ed art. 118 disp.contraddittorietà della motivazione in fatto e diritto.Il motivo è infondato.La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazionedeve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente e,eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheNumero registro generale 8845/2023Numero sezionale 2472/2026Numero di raccolta generale 21955/2026Data pubblicazione 26/06/2026regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da noncomma 6, Cost.Nel caso di specie il provvedimento, che si dilunga per 11 pagine, dopoaver correttamente ricordato quale sia l’onere probatorio nel giudizio diopposizione a fronte della rituale eccezione del curatore, e dopo averaltresì premesso che era stata respinta una richiesta di CTU di contenutoesplorativo, evidenzia che “Nel caso in esame [OSCURATO:SOCIETA] non ha néallegato, né tantomeno documentato il titolo che giustifica la richiesta direstituzione dell’importo di euro 973.151,40 per quanto attiene allaDivisione Velivoli e l’importo di euro 803.809,08 per quanto attiene allaDivisione Elicotteri. Infatti, [OSCURATO:SOCIETA] si limita a qualificare le sommerichieste in restituzione quali anticipi, ma non fornisce alcun elemento utileal fine di valutare i motivi alla base della domanda di restituzione. Il solorichiamo generico alla documentazione prodotta non può considerarsisufficiente a fornire la prova della fonte del proprio diritto”.La motivazione si diffonde ulteriormente prendendo in esame i documenticontrattuali ed evidenziando le clausole di contenuto contrario alla pretesadella creditrice di pagamento di anticipi rispetto alle consegne, cosìevidenziando un iter logico-giuridico comprensibile e finanche del tuttoplausibile.2. Con il secondo motivo, invece, la ricorrente contesta violazione oomessa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c., con conseguenteviolazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto.Il motivo in esame è inammissibile, in quanto al di là della formaleinvocazione del vizio di cui all’art. 360, n. 3 c.p.c., manifesta un contenutomeritale, cercando surrettiziamente di pervenire ad una nuova disaminaNumero registro generale 8845/2023Numero sezionale 2472/2026Numero di raccolta generale 21955/2026Data pubblicazione 26/06/2026dei documenti e del materiale probatorio che, in questa sede di legittimità,è pacificamente escluso.Come è noto, infatti, “deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (Sez. 2, ord. n.10927 del 23/04/2024); in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del27/12/2019 ha affermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce l’omesso esame di un fatto (e diun documento) decisivo per il giudizio/omessa motivazione su un puntodecisivo per il giudizio, con conseguente violazione dell’art. 360, n. 5,c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.Anche questo profilo di doglianza non può trovare accoglimento, in quantola denuncia condotta ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non puòricondursi ad una censura della decisione per non aver aderito alle proprietesi difensive, o per aver tratto conseguenze probatorie “sgradite” dadocumenti prodotti, i quali per il noto principio di acquisizione processualeben possono fornire elementi probatori contrari all’interesse della parteche li ha prodotti in giudizio. Del resto, si è condivisibilmente osservatoche l'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n.83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivoNumero registro generale 8845/2023Numero sezionale 2472/2026Numero di raccolta generale 21955/2026Data pubblicazione 26/06/2026(nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possariguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze diun certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Sez. 2, ord. n.2961 del 06/02/2025).4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nulla sulle spese inassenza di costituzione del fallimento intimato.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 21955/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris