CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25142-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 997/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25142 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR delle Marche ha confermato la decisione di primo grado reiettiva dell'originario ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento mediante il quale erano stati ripresi a tassazione, ai fini Irpef dell'anno 2006, redditi derivanti da utili extra-bilancio realizzati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] mediante fatturazione di costi per operazioni inesistenti; 2. a fondamento della sentenza ora impugnata il giudice regionale ha posto il richiamo alle risultanze delle verifiche ispettive eseguite presso la società [OSCURATO:SOCIETA] ed in esito alle quali erano stati emessi a carico di quest'ultima avvisi di accertamento per Ires, Irap ed Iva per vari anni di imposta tra cui il 2006, il richiamo alle decisioni di primo grado reiettive delle impugnazioni di tali avvisi, il richiamo alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio tra i soci di società di capitali a ristretta base sociale, quale la [OSCURATO:SOCIETA], e il rilievo per cui la contribuente non aveva fornito elementi per superare la presunzione; 2. la ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi: 2.1. con il primo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e degli art.. 38 e 39 del d.P.R. 600/73, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., per avere il giudice regionale ritenuto di poter presumere l'avvenuta distribuzione di utili da ciò solo che la società [OSCURATO:SOCIETA] era a ristretta base sociale; 2.2.con il secondo, per violazione dell'art. 295 cod proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., perché il giudice regionale non ha provveduto a sospendere il giudizio, nonostante la controversia sull'avviso di accertamento indirizzato alla società non fosse stata ancora decisa con sentenza definitiva. La contribuente ha evidenziato che la sentenza impugnata è stata emessa nello stesso giorno in cui la CTR si è pronunciata sull'appello della società; 2.3. con il terzo, per mancata "applicazione del favor rei, art.1 del d.lgs. 471 del 1997, art. 3 del d.lgs. 472 del 1997". Sostiene la contribuente che "l'atto impositivo oggetto del presente giudizio applica la sanzione minima per infedele dichiarazione irrogabile alla data di emissione dell'atto nella misura del 100% dell'imposta asseritamente evasa [e] tuttavia, per effetto del d.lgs. 158 del 2015, per il caso di specie, la sanzione applicabile è ora quella del 90%"; 3.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; considerato che: 1. in riferimenti al secondo motivo di ricorso -che per logica va esaminato prima degli altri- il Collegio, rilevata, a seguito di accesso ai registri informatici della Corte, la pendenza di fronte alla Sezione Quinta della causa n.25146/2020 relativa al rapporto pregiudiziale sull'accertamento nei confronti della srl [OSCURATO:PERSONA].5, ordinanza n.1574 del 26/01/2021" In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art.295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti") rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione congiunta con la causa n.25146/2020; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, svolta con modalit