Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 25356/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3774/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità.

Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 31.3.2022, tuttavia, il ricorrente faceva pervenire a questa Corte di- chiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma del Falcone.

2. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. 3.

Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C n igl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3774/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 31.3.2022, tuttavia, il ricorrente faceva pervenire a questa Corte di- chiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma del Falcone. 2. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C n igl
Sentenza Cassazione n. 25356/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris