CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0, da sé medesimo rappresentatoe difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giàdifensore della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha indicato il proprioindirizzo p.e.c.RICORRENTE in sede di correzionecontroVILLA [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentantepro tempore.INTIMATA in sede di correzioneper la correzione dell'ordinanza n. 14533/2024 di questa Corte.Numero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dalData pubblicazione 14/05/2026consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ordinanza n. 14533 dei 26.3/24.5.2024 questa Corte ha rigettato ilricorso per cassazione proposto da “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nei confronti dell'AziendaSanitaria Provinciale di Cosenza avverso la sentenza n. 962/2021 della Corted'Appello di Catanzaro e ha condannato la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.2. Con ricorso in data 1.7.2025 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già difensoredell'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha chiesto correggersi l'ordinanzan. 14533/2024 di questa Corte, nella parte in cui risulta omessa la distrazionedelle spese di lite in suo favore.3. La “[OSCURATO:PERSONA]” non ha in questa sede svolto difese.CONSIDERATO CHE4. L'istanza di correzione va accolta.5. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio innanzi a questa Corte definitocon l'ordinanza n. 14533/2024 e nel quale era costituito per la controricorrente,[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, aveva dichiarato di aver anticipato lespese e di non aver riscosso gli onorari (cfr. controricorso, pag. 14).L'ordinanza n. 14533/2024 di questa Corte, viceversa, non reca alcunastatuizione in ordine all'invocata “distrazione”.Soccorre quindi l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondocui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedioNumero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Data pubblicazione 14/05/2026esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio neaveva formulato specifica richiesta (cfr. Cass. Sez. Un. 27.11.2019, n. 31033(Rv. 656078-01)).6. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali(cfr. Cass. Sez. Un. 27.6.2002, n. 9438).7. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errorimateriali. È inapplicabile l'art. 13, co. 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte, ferma nel quantum la liquidazione delle spese di lite di cuiall'ordinanza n. 14533/2024, accoglie il ricorso e, per l'effetto, disponecorreggersi, così come corregge, l'anzidetta ordinanza n. 14533/2024, nel sensoche laddove, in dispositivo, è statuito “condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, debba leggersi edintendersi “condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'avvocatoGiovanni Spataro, anticipatario, delle spese processuali che liquida in €10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% ed accessori di legge”;dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell'art.196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardoall'ordinanza n. 14533/2024 (ordinanza da correggere) della Prima Sezionecivile di questa Corte.Numero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino