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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 21396/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., non essendo emersi elementi per affermare la sua responsabilità per i reati addebitatigli, con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., non essendo emersi elementi per affermare la sua responsabilità per i reati addebitatigli, con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21396/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris