CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 19362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa nei confronti del Baldini dal Tribunale di Bergamo rideterminando la pena accessoria in conseguenza dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018. Più in particolare, nei gradi di merito, l'odierno ricorrente è stato condannato, in concorso con altri soggetti, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza n. 88/2005 del Tribunale di Bergamo, per fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il Baldini deduce nullità della sentenza ex art. 606, primo comma, lett. c), c.p.p., per inosservanza degli artt. 178, primo comma, lett. c) e 179 c.p.p., assumendo che, trovandosi in stato di detenzione per altra causa, risultante alla Corte d'appello come si evince dall'epigrafe della sentenza, non aveva avuto conoscenza dell'esistenza del processo d'appello, poiché le notifiche, a partire da quella del decreto di citazione a giudizio, erano state effettuate esclusivamente nel domicilio eletto presso il precedente difensore. 2.2. Il ricorrente assume, poi, con il secondo motivo, nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del riscontro ex art. 192, terzo comma, c.p.p. alle dichiarazioni del teste assistito Zacchi, lamentando un vizio di travisamento per avere la Corte di Appello ritenuto a tal fine idonee le dichiarazioni del teste Federici a corroborare la circostanza che il prevenuto fosse amministratore di fatto della società fallita. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso. 4. In data 9 marzo 2023 il procuratore di parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. E' vero che risulta agli atti del fascicolo del giudizio di appello - che questa Corte può esaminare in quanto a fronte della deduzione di un vizio di carattere processuale - che il decreto di citazione del 21 gennaio 2022 è stato notificato al Baldini, che pure era detenuto per altra causa sin dalla data del 9 settembre 2019 come si evince dagli atti del fascicolo trasmessi dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel domicilio eletto presso il precedente difensore. Sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, sebbene ai sensi dell'art. 156 c.p.p. la notifica in questi casi deve essere eseguita, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore, mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, nondimeno la violazione di detta regola si traduce in una nullità a regime c.d. intermedio (Sez. U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020 Ud. (dep. 22/04/2020) Rv. 278869 - 01).Il vizio, dunque, avrebbe dovuto essere eccepito, immediatamente dopo la notifica del predetto decreto di citazione nel giudizio di appello dal difensore di fiducia dell'odierno ricorrente. Nella data del 9 marzo 2023, il nuovo difensore ha fatto pervenire, pur tardivamente, una memoria nella quale, rappresentando che il Baldini ha denunciato il precedente difensore per non avergli reso nota la pendenza del giudizio di appello, ha in concreto confermato che detto difensore era pienamente consapevole dell'esistenza di tale giudizio e della necessità di riferirne alla parte difesa detenuta per altra causa. 2. Il secondo motivo è inammissibile. E' opportuno ricordare che, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. ad opera dell'art. 8 della legge n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215 - 01). In particolare, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex ceteris, Sez. 5 - , Sentenza n. 26455 del 09/06/2022 Ud. (dep. 08/07/2022) Rv. 283370 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente contesta che possa costituire idoneo riscontro delle dichiarazioni del teste assistito Zacchi, quanto alla propria posizione di amministratore di fatto della società fallita, la dichiarazione resa dal teste Federici nel senso che "c'era sempre lui. E parlava solamente lui". L'assunto travisamento deriverebbe, in sostanza, dal fatto che, prima il Tribunale e quindi la Corte d'Appello - peraltro con una pronuncia in parte qua c.d. doppia conforme che rende ancora più limitato il sindacato di legittimità anche in presenza di un travisamento della prova (tra le molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Ud. (dep. 01/12/2022) Rv. 283777 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269217 - 3 cs2 01) - avrebbero errato nella valutazione di dette dichiarazioni perché non circostanziate. E' evidente, dunque, che il ricorrente chiede, in realtà, a questa Corte una rilettura degli atti processuali del giudizio di merito, alla stessa preclusa, deducendo non un travisamento della prova bensì un'inammissibile travisamento del fatto (cfr., ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012 Ud. (dep. 26/06/2012) - Rv. 253099-01). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.