CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo all'accertamento di responsabilità, sia manifestamente infondato, in quanto - deducendo che il riconoscimento del ricorrente da parte della polizia giudiziaria nelle immagini della telecamera di sicurezza che ha ripreso gli autori del reato mentre appiccavano il fuoco, il rinvenimento presso il ricorrente di un ombrello e di calzature dello stesso tipo di quelli usati dall'autore del reato e che si vedono nelle immagini, la convivenza del ricorrente all'epoca dei fatti con l'altra persona che è stata riconosciuta appiccare il fuoco insieme a lui, la circostanza che la notte del fatto, pochi minuti dopo che era stato appiccato il fuoco, e che i due autori del reato erano scappati dal luogo del delitto, i due si fossero sentiti al telefono, non costituiscono nel complesso elementi sufficienti a costituire prova della sua responsabilità - il ricorso non evidenzia vizi nel percorso logico della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatorie, e della sufficienza o meno delle prove raccolte per giungere a condanna, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18