Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 22215/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

___________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 20457del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA]iuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38L28 D348E) ALMARAN s.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro temporeGiuseppe Lucca LUCCA Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85D10 L219R) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B15 L219R), Ales- sandro Fontanazza(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R05 L219A ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H06 H501W) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33H20 A509G) -controricorrente- nonché BONGIOVANNI Renato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H05 L219S) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 672/2018, pubblicatain data 11 aprile 2018 (che si assume notificata in data 30 aprile 2018); Ric. n. 20457/2018–Sez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso peril rigetto del ricorso.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in virtù di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna alla eliminazione di «ogni impedimento materiale frapposto al libero ed agevole utilizzo» di una servitù di pas- saggio carraio su un fondo di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA], Ma- risa Rocchi (deceduta, ed alla quale sono succeduti i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]) e Almaran s.s., ha promosso l’azione esecutiva nelle forme dell’esecuzione degli obblighi di fare, nei confronti diquesti ultimi.

Gli obbligati si sono costituiti nel procedimento esecutivo, con- testando il diritto della società intimante di procedere ad ese- cuzione forzata.

Il giudice dell’esecuzione ha «dichiarato infondato» il ricorso avanzato ai sensi dell’art. 612 c.p.c. da quest’ultima, chiudendo anticipatamente il procedimento esecutivo.

Il relativo provve- dimento è stato impugnato con atto di appello e la Corte d’ap- pello di Torino ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso di cui all’art. 612 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., con sentenza confermata da questa Corte (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 3432 del 22/02/2016).

Il giudice dell’esecuzione, davanti al quale è stato riassunto il procedimento esecutivo, ha nuovamente rigettato il ricorso della società creditrice procedente, affermando l’impossibilità di eseguire nei termini richiesti dalla stessa il titolo esecutivo azio- nato.

La società procedente ha proposto appello avverso tale provve- dimento del giudice dell’esecuzione e la Corte d’appello di Ric. n. 20457/2018–Sez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Torino, ritenuto ammissibile e fondato il mezzo di gravame esperito, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha «dichiarato tenuto e condannato» [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Almaran s.s., a consegnare alla società intimante «tutte le chiavi di tutti i cancelli posti ad ostruzione del regime di transito relativo alla servitù di passaggio carraio». [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresen- tante della Almaran s.s., nonché [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176,come successiva- mente modificato e prorogato.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte dei ricorrenti, della relazione di notifi- cazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c..

I ricorrenti stessi dichiarano che la sentenza impugnata, pub- blicata in data 11 aprile 2018, sarebbe stata loro notificata in data 30 aprile 2018, a mezzo P.E.C..

Unitamente al ricorso, notificato in data 27 giugno 2018, hanno peraltro prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con la certificazione di conformità all’originale digitale conte- nuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notifica- zione dello stesso.

D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di Ric. n. 20457/2018–Sez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 5 notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente pro- dotta neanche dall’unica controparte costituita e non è comun- que rinvenibile nel fascicolo.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597– 02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

L’improcedibilità del ricorso impedisce di accedere al merito dello stesso. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna i ricorrentia pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ri corrent i , dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 20457/2018–Sez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 5 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
___________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 20457del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA]iuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38L28 D348E) ALMARAN s.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro temporeGiuseppe Lucca LUCCA Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85D10 L219R) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B15 L219R), Ales- sandro Fontanazza(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R05 L219A ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H06 H501W) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33H20 A509G) -controricorrente- nonché BONGIOVANNI Renato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H05 L219S) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 672/2018, pubblicatain data 11 aprile 2018 (che si assume notificata in data 30 aprile 2018); Ric. n. 20457/2018–Sez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso peril rigetto del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in virtù di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna alla eliminazione di «ogni impedimento materiale frapposto al libero ed agevole utilizzo» di una servitù di pas- saggio carraio su un fondo di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA], Ma- risa Rocchi (deceduta, ed alla quale sono succeduti i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]) e Almaran s.s., ha promosso l’azione esecutiva nelle forme dell’esecuzione degli obblighi di fare, nei confronti diquesti ultimi. Gli obbligati si sono costituiti nel procedimento esecutivo, con- testando il diritto della società intimante di procedere ad ese- cuzione forzata. Il giudice dell’esecuzione ha «dichiarato infondato» il ricorso avanzato ai sensi dell’art. 612 c.p.c. da quest’ultima, chiudendo anticipatamente il procedimento esecutivo. Il relativo provve- dimento è stato impugnato con atto di appello e la Corte d’ap- pello di Torino ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso di cui all’art. 612 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., con sentenza confermata da questa Corte (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 3432 del 22/02/2016). Il giudice dell’esecuzione, davanti al quale è stato riassunto il procedimento esecutivo, ha nuovamente rigettato il ricorso della società creditrice procedente, affermando l’impossibilità di eseguire nei termini richiesti dalla stessa il titolo esecutivo azio- nato. La società procedente ha proposto appello avverso tale provve- dimento del giudice dell’esecuzione e la Corte d’appello di Ric. n. 20457/2018–Sez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Torino, ritenuto ammissibile e fondato il mezzo di gravame esperito, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha «dichiarato tenuto e condannato» [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Almaran s.s., a consegnare alla società intimante «tutte le chiavi di tutti i cancelli posti ad ostruzione del regime di transito relativo alla servitù di passaggio carraio». [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresen- tante della Almaran s.s., nonché [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176,come successiva- mente modificato e prorogato. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte dei ricorrenti, della relazione di notifi- cazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. I ricorrenti stessi dichiarano che la sentenza impugnata, pub- blicata in data 11 aprile 2018, sarebbe stata loro notificata in data 30 aprile 2018, a mezzo P.E.C.. Unitamente al ricorso, notificato in data 27 giugno 2018, hanno peraltro prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con la certificazione di conformità all’originale digitale conte- nuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notifica- zione dello stesso. D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di Ric. n. 20457/2018–Sez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 5 notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente pro- dotta neanche dall’unica controparte costituita e non è comun- que rinvenibile nel fascicolo. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597– 02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. L’improcedibilità del ricorso impedisce di accedere al merito dello stesso. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna i ricorrentia pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ri corrent i , dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 20457/2018–Sez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 5 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art.
Sentenza Cassazione n. 22215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris