CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 51498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalq dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso y Ritenuto in fatto 1. Il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29 maggio 2023 con la quale la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza della medesima Corte d'appello del 2 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 19 maggio 2022. In particolare, il ricorso, richiamando i principi enunciati da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02, rileva che la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia nominato (la notifica era, infatti, stata eseguita nei confronti del precedente difensore d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) aveva determinato la mancata conoscenza del processo. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come chiarito da (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Nel caso di specie, è la stessa ordinanza impugnata a riconoscere che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato, anche con riguardo alla posizione dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al precedente difensore d'ufficio e non al difensore di fiducia nuovamente nominato dopo una precedente rinuncia al mandato che aveva appunto comportato la nomina del difensore d'ufficio, il quale aveva poi provveduto al deposito dell'atto di appello. Indiscussa la nullità assoluta verificatasi, la Corte territoriale rileva che la nullità avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di appello (ma in un'udienza della quale né il difensore nominato né l'imputato avevano conoscenza e non per causa loro imputabile) o attraverso un ricorso per cassazione (in relazione alla quale, nel momento in cui, secondo lo stesso apprezzamento dell'ordinanza della quale si discute, è intervenuta la conoscenza della sentenza di secondo grado, il termine era ormai decorso). 2. Ne segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per il g