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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20809/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inarnmissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla congruità della pena e alla mancata concessione dei benefici richiesti.

In particolare, la Corte d'appello ha osservato che il trattamento sanzionatorio previsto dal primo giudice era rispondente alla fattispecie concreta, a tal fine valorizzando non solo la strenua resistenza opposta dal ricorrente, ma anche altre circostanze idonee a connotare il disvalore del fatto, quali il fatto di essere stato tratto in arresto per un altro delitto di resistenza a pubblico ufficiale solo un mese prima ed essere ricercato perché inottemperante alla misura cautelare a cui era sottoposto.

Inoltre, per quanto concerne gli aumenti a titolo di continuazione disposti nella sentenza di primo grado, il giudice del gravame li ha ritenuti congrui alla luce di quanto suddetto ed, in ogni caso, gli stessi erano stati individuati in modo analitico nel provvedimento di prime cure (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado).

Infine, in relazione alla negazione dei benefici richiesti, la Corte territoriale ha motivato correttamente stante la prognosi criminale sfavorevole che emergeva dagli elementi di fatto suesposti.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inarnmissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla congruità della pena e alla mancata concessione dei benefici richiesti. In particolare, la Corte d'appello ha osservato che il trattamento sanzionatorio previsto dal primo giudice era rispondente alla fattispecie concreta, a tal fine valorizzando non solo la strenua resistenza opposta dal ricorrente, ma anche altre circostanze idonee a connotare il disvalore del fatto, quali il fatto di essere stato tratto in arresto per un altro delitto di resistenza a pubblico ufficiale solo un mese prima ed essere ricercato perché inottemperante alla misura cautelare a cui era sottoposto. Inoltre, per quanto concerne gli aumenti a titolo di continuazione disposti nella sentenza di primo grado, il giudice del gravame li ha ritenuti congrui alla luce di quanto suddetto ed, in ogni caso, gli stessi erano stati individuati in modo analitico nel provvedimento di prime cure (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado). Infine, in relazione alla negazione dei benefici richiesti, la Corte territoriale ha motivato correttamente stante la prognosi criminale sfavorevole che emergeva dagli elementi di fatto suesposti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile
Sentenza Cassazione n. 20809/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris