CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 47305/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERI , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza 18 marzo 2019 del GIP del Tribunale di Catania in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, GIGANTINI Salvatore articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma non potendosi ritenere che vi sia stata una effettiva minaccia con l'utilizzazione materiale della pinza metallica né potendosi ritenere che il fatto di portare con sé una pinza fosse finalizzato necessariamente a motivi criminosi. Il ricorrente rileva anche che il sequestro di tale oggetto è avvenuto circa 40 minuti dopo i fatti e quindi non potrebbe essere ritenuto collegato agli stessi. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie del danno di minima entità mancando nella motivazione un corretto riferimento al reale ammontare della somma sottratta risulterebbe essere pari ad Euro 100 e non ad euro 200. 2.3. Violazione di legge e violazione del principio del divieto di reformatio in peius in conseguenza del fatto che il beneficio della sospensione condizionale, concesso dal primo giudice, è stato revocato dalla Corte d'appello senza che fosse intervenuto sul punto alcuna impugnazione del pubblico ministero o alcuna richiesta. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020„ n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luca TAMPIERI - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato ed aspecifico. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la motivazione dei provvedimenti di merito. In particolare, nel provvedimento di primo grado, vi è una specifica valutazione di quanto emerge dai filmati della videosorveglianza che hanno ripreso la scena della rapina evidenziando come, al di là di quanto sommariamente descritto dalla persona offesa, la minaccia tramite materiale esposizione della pinza metallica successivamente ritrovata. Ne consegue che l'uso dell'arma risulta essere stato esplicito e non meramente implicito come il ricorrente vorrebbe far ritenere e che le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte risultino essere dei meri riscontri a quanto emerge dai richiamati filmati. 3. Il secondo motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato in conseguenza del fatto che la stessa Corte si richiama al carattere plurioffensivo del delitto di rapina e alla necessità di comprendere nel risarcimento il danno meramente morale (si veda sul punto pag.3 della motivazione del provvedimento impugnato). Si tratta di considerazioni legittime, logiche e congrue e con cui il ricorrente nemmeno di fatto si confronta. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la revoca della sospensione condizionale, sebbene fondata su motivazione particolarmente scarna, consegue al superamento del limite massimo entro il quale poteva essere concesso il beneficio (soltanto con riferimento alla vicenda in esame, il ricorrente ha riportato una condanna ad anni tre di reclusione ed euro 1000 multa) con la conseguenza che trattasi di fattispecie in cui la revoca risulta obbligatoria e quindi prescinde dalla necessità di una specifica impugnazione da parte del pubblico ministero. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso a, il 1 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore