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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 34562/2026

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rocedimento penale nei confronti di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi edil conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 26 giugno 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di EugenioLembo il decreto di sequestro probatorio emesso in data 5 maggio 2026 dalPubblico Ministero presso il medesimo tribunale e portato ad esecuzione in data12 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] risultano sottoposti ad indagini, oltre ad altri, inrelazione ai reati di truffa e rivelazione di segreto d’ufficio per avere, con artifici eraggiri, divulgato anticipatamente le domande inerenti al bando di concorso perun posto di aspirante pilota nella corporazione Piloti del Golfo di Napoli, cosìtraendo in inganno la Corporazione e procurando un ingiusto profitto ai vincitoridelle relative prove scritte, con contestuale danno per gli altri partecipanti.Il provvedimento del Pubblico Ministero ha portato al sequestro allo Scarpatidi quattro dispositivi smartphone (di cui l’indagato non ha fornito i codici disblocco) ed al [OSCURATO:PERSONA] di un dispositivo sul quale sono stati rinvenuti messaggi diinteresse nella chat con i colleghi dalla corporazione piloti, nonché nella casella diposta elettronica.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo, con motivo unico,l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge con riguardo agli elementi emersidalle indagini in relazione alla perimetrazione temporale indicata nel decreto diperquisizione e conseguente sequestro probatorio dei dispositivi informatici.Sulla premessa che il provvedimento di annullamento è intervenutoperché il Tribunale ha ritenuto l’assenza di motivazione del decreto diperquisizione e sequestro in ordine alla indicata cornice temporale (2023) inquanto ben più ampia (“sensibilmente difforme”) rispetto alle contestazionielevate agli indagati (settembre 2025 per il reato di truffa e marzo 2025 per ilreato di rivelazione di segreto d’ufficio), rileva il ricorrente che i Giudici dellacautela non hanno tenuto conto del fatto che nel decreto stesso erano stati neldettaglio descritti i fatti per cui è procedimento, così omettendo di considerarel’intero contesto temporale di riferimento descritto nel provvedimento annullato.Ricorda al riguardo il ricorrente che il bando di indizione del concorsorecava la data del 16 settembre 2024 ed il decreto di nomina della relativaCommissione risaliva al dicembre 2024 allorquando vi era stato un primodocumentato incontro tra le parti finalizzato ad accordarsi sui candidati dasegnalare.Da qui la necessità di ampliare l’attività di accertamento anche all’anno2023 al fine di ricostruire con completezza l’intricata vicenda oggetto di indagine.Aggiunge il ricorrente che tracciando un limite temporale troppo strettocome quello imposto dal dictum del Tribunale, in una fase embrionale delleindagini, quale quella sottesa all’emissione del decreto di perquisizione, ilPubblico Ministero sarebbe impossibilitato a raccogliere spunti investigativi utili inordine all’eventuale sussistenza di accordi tra le parti.In sostanza, anche a voler ritenere che nel decreto di sequestro non sia“giustificata” l’indicata perimetrazione temporale e che le ulteriori integrazioni delPubblico Ministero non sia state sufficienti, il Tribunale – secondo il ricorrente –avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con la specificità dei fatti trattati,limitandosi a richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità inpunto di sequestro di dispositivi informatici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.2.

Come si evince dalla lettura dell’ordinanza impugnata il Tribunale haritenuto correttamente motivato il decreto del Pubblico Ministero sia sotto ilprofilo delle finalità probatorie, sia sotto quello dei criteri e dei tempi di selezionedei dati, mentre ha ritenuto difettare il profilo motivazionale della perimetrazionetemporale dei dati stessi, ciò in quanto, come già sopra evidenziato, il periodo diacquisizione dei dati è stato individuato in un arco temporale più ampio rispetto aquello della contestazione dei fatti-reato, motivazione che non poteva ritenersiadeguata in relazione alla giustificazione data dal Pubblico Ministero (in udienza)con l’espressione “per esigenze di ricerca della prova” in assenza di più compiutespecificazioni connesse agli atti di indagine.Ha, altresì, testualmente aggiunto il Tribunale che «non sembrano esserviragioni, sulla scorta degli atti di causa, per retroagire il periodo di selezione deidati al 2023 e non piuttosto al 2024 in cui si palesavano le prime condotteconnesse al contestato bando, né tantomeno il P.M. ha indicato specifiche ragioniinerenti la richiamata scelta di anticipare di circa due anni (dai fatti contestati) ilperiodo di selezione dei dati non bastando … la generica motivazione (integrativadel decreto) indicata in udienza».3.

Ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione dei principi di diritto che regolano la materia.Questa Corte ha, infatti, già avuto di chiarire che nel caso di sequestroprobatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamenteanche i telefoni cellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, ildecreto del pubblico ministero ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto enon limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumentodi comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca,indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo,la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempientro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anchedella copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024,Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv.280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).Il principio di proporzionalità, che delimita e legittima il potere diacquisizione dei dati riservati conservati nella memoria informatica del telefonocellulare, impone pertanto l'obbligo di una motivazione rigorosa che dia contoinnanzitutto delle ragioni per le quali si renda necessaria ed imprescindibile per leindagini in corso la integrale verifica dell'intera massa dei dati conservatinell'archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ove talenecessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i datirilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, allatipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare.Detto principio è stato ribadito anche in tempi più recenti laddove si èulteriormente precisato che «In tema di sequestro probatorio di dati contenuti indispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine diconsentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nellafase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui ènecessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, lespecifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verràeffettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti» (In motivazione la Corte ha precisato che laspecificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatticontestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati daacquisire). (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139–01).Si è in tal modo nel tempo costruito un decalogo motivazionale (v.

Sez. 6,n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139–01; Sez. 6, n. 17312 del15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358–03; Sez. 6, n. 17479 del 04/02/2025, Griffo,non massimata; Sez. 2, n. 33657 del 25/09/2025, Resmini, non massimata) chedeve presidiare il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero il quale,al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misuracautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, dovrà illustrare (perla parte qui di interesse) i criteri che devono presiedere alla selezione delmateriale informatico archiviato nel dispositivo, “giustificando, altresì, l'eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformidal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria”, ciò in quanto soloun'adeguata motivazione su tali punti consentirebbe – secondo la sentenza“Donadini” sopra richiamata - di valutare la sussistenza di un rapporto diproporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificioimposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva deidati personali archiviati.Traslando ora i suddetti principi nel caso in esame, pacifico è,innanzitutto, che l’impugnato decreto del Pubblico Ministero si riferiva a fatti-reato del marzo/dicembre 2025 e che lo stesso - immotivatamente - ha estesol’ambito di ricerca dei dati al 2023 quindi addirittura ad un periodo temporaleanteriore a quello che lo stesso ricorrente indica nel ricorso in esame(settembre/dicembre 2024) allorquando furono compiute le attività prodromicheallo svolgimento del concorso.Il Pubblico Ministero, quale unico dominus dell’indagine è l’unico che ha ilpotere di indicare i limiti (anche temporali) degli atti che come quelli relativi adun sequestro incidono sulle sfere di libertà e riservatezza degli indagati, peraltrodoverosamente giustificando, con adeguata motivazione, le ragioni del propriooperato, con la conseguenza che non è innanzitutto condivisibile quantoaffermato nel ricorso secondo cui il Tribunale con il proprio disctum avrebbe“imposto” un limite temporale troppo stretto.

La questione è ben diversa: ilTribunale non ha imposto alcun limite temporale all’indagine – né avrebbe avutoil potere di farlo – ha semplicemente rilevato un (esistente) vizio di motivazionedel provvedimento impugnato.Altresì è da ritenersi che non può il ricorrente giustificare la correttezzadel proprio operato sostanzialmente evidenziando che comunque il Tribunale,dalla tipologia e complessità della vicenda oggetto di indagine e dagli atti allostesso trasmessi, avrebbe dovuto ritenere logicamente (o forse anche soloimplicitamente) giustificata anche per l’anno 2023 la raccolta dei dati ricercandisugli apparati informatici attinti dal provvedimento di sequestro.

Così operando ilricorrente tenta non correttamente di spostare il nucleo del problema giuridico: ilTribunale non era chiamato a dedurre le esigenze investigative per un arcotemporale più ampio rispetto a quelle delle imputazioni preliminari (compito che,come detto, non gli competeva) ma solo a valutare se il decreto impugnato erastato adeguatamente motivato, cosa che ha fatto.Da ultimo deve evidenziarsi che il ricorrente ha, inammissibilmente,introdotto nel ricorso anche una doglianza relativa ad un vizio di motivazione(“ha omesso di confrontarsi con la specificità dei fatti trattati”), motivo nonconsentito per legge in materia di ricorsi per cassazione avverso provvedimenticautelari reali, il tutto in presenza di un’ordinanza che, per contro, risultaadeguatamente motivata sui punti essenziali della vicenda involgentiesclusivamente una questione di diritto.4.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocedimento penale nei confronti di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi edil conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26 giugno 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di EugenioLembo il decreto di sequestro probatorio emesso in data 5 maggio 2026 dalPubblico Ministero presso il medesimo tribunale e portato ad esecuzione in data12 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] risultano sottoposti ad indagini, oltre ad altri, inrelazione ai reati di truffa e rivelazione di segreto d’ufficio per avere, con artifici eraggiri, divulgato anticipatamente le domande inerenti al bando di concorso perun posto di aspirante pilota nella corporazione Piloti del Golfo di Napoli, cosìtraendo in inganno la Corporazione e procurando un ingiusto profitto ai vincitoridelle relative prove scritte, con contestuale danno per gli altri partecipanti.Il provvedimento del Pubblico Ministero ha portato al sequestro allo Scarpatidi quattro dispositivi smartphone (di cui l’indagato non ha fornito i codici disblocco) ed al [OSCURATO:PERSONA] di un dispositivo sul quale sono stati rinvenuti messaggi diinteresse nella chat con i colleghi dalla corporazione piloti, nonché nella casella diposta elettronica.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo, con motivo unico,l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge con riguardo agli elementi emersidalle indagini in relazione alla perimetrazione temporale indicata nel decreto diperquisizione e conseguente sequestro probatorio dei dispositivi informatici.Sulla premessa che il provvedimento di annullamento è intervenutoperché il Tribunale ha ritenuto l’assenza di motivazione del decreto diperquisizione e sequestro in ordine alla indicata cornice temporale (2023) inquanto ben più ampia (“sensibilmente difforme”) rispetto alle contestazionielevate agli indagati (settembre 2025 per il reato di truffa e marzo 2025 per ilreato di rivelazione di segreto d’ufficio), rileva il ricorrente che i Giudici dellacautela non hanno tenuto conto del fatto che nel decreto stesso erano stati neldettaglio descritti i fatti per cui è procedimento, così omettendo di considerarel’intero contesto temporale di riferimento descritto nel provvedimento annullato.Ricorda al riguardo il ricorrente che il bando di indizione del concorsorecava la data del 16 settembre 2024 ed il decreto di nomina della relativaCommissione risaliva al dicembre 2024 allorquando vi era stato un primodocumentato incontro tra le parti finalizzato ad accordarsi sui candidati dasegnalare.Da qui la necessità di ampliare l’attività di accertamento anche all’anno2023 al fine di ricostruire con completezza l’intricata vicenda oggetto di indagine.Aggiunge il ricorrente che tracciando un limite temporale troppo strettocome quello imposto dal dictum del Tribunale, in una fase embrionale delleindagini, quale quella sottesa all’emissione del decreto di perquisizione, ilPubblico Ministero sarebbe impossibilitato a raccogliere spunti investigativi utili inordine all’eventuale sussistenza di accordi tra le parti.In sostanza, anche a voler ritenere che nel decreto di sequestro non sia“giustificata” l’indicata perimetrazione temporale e che le ulteriori integrazioni delPubblico Ministero non sia state sufficienti, il Tribunale – secondo il ricorrente –avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con la specificità dei fatti trattati,limitandosi a richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità inpunto di sequestro di dispositivi informatici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Come si evince dalla lettura dell’ordinanza impugnata il Tribunale haritenuto correttamente motivato il decreto del Pubblico Ministero sia sotto ilprofilo delle finalità probatorie, sia sotto quello dei criteri e dei tempi di selezionedei dati, mentre ha ritenuto difettare il profilo motivazionale della perimetrazionetemporale dei dati stessi, ciò in quanto, come già sopra evidenziato, il periodo diacquisizione dei dati è stato individuato in un arco temporale più ampio rispetto aquello della contestazione dei fatti-reato, motivazione che non poteva ritenersiadeguata in relazione alla giustificazione data dal Pubblico Ministero (in udienza)con l’espressione “per esigenze di ricerca della prova” in assenza di più compiutespecificazioni connesse agli atti di indagine.Ha, altresì, testualmente aggiunto il Tribunale che «non sembrano esserviragioni, sulla scorta degli atti di causa, per retroagire il periodo di selezione deidati al 2023 e non piuttosto al 2024 in cui si palesavano le prime condotteconnesse al contestato bando, né tantomeno il P.M. ha indicato specifiche ragioniinerenti la richiamata scelta di anticipare di circa due anni (dai fatti contestati) ilperiodo di selezione dei dati non bastando … la generica motivazione (integrativadel decreto) indicata in udienza».3. Ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione dei principi di diritto che regolano la materia.Questa Corte ha, infatti, già avuto di chiarire che nel caso di sequestroprobatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamenteanche i telefoni cellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, ildecreto del pubblico ministero ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto enon limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumentodi comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca,indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo,la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempientro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anchedella copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024,Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv.280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).Il principio di proporzionalità, che delimita e legittima il potere diacquisizione dei dati riservati conservati nella memoria informatica del telefonocellulare, impone pertanto l'obbligo di una motivazione rigorosa che dia contoinnanzitutto delle ragioni per le quali si renda necessaria ed imprescindibile per leindagini in corso la integrale verifica dell'intera massa dei dati conservatinell'archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ove talenecessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i datirilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, allatipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare.Detto principio è stato ribadito anche in tempi più recenti laddove si èulteriormente precisato che «In tema di sequestro probatorio di dati contenuti indispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine diconsentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nellafase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui ènecessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, lespecifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verràeffettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti» (In motivazione la Corte ha precisato che laspecificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatticontestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati daacquisire). (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139–01).Si è in tal modo nel tempo costruito un decalogo motivazionale (v. Sez. 6,n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139–01; Sez. 6, n. 17312 del15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358–03; Sez. 6, n. 17479 del 04/02/2025, Griffo,non massimata; Sez. 2, n. 33657 del 25/09/2025, Resmini, non massimata) chedeve presidiare il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero il quale,al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misuracautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, dovrà illustrare (perla parte qui di interesse) i criteri che devono presiedere alla selezione delmateriale informatico archiviato nel dispositivo, “giustificando, altresì, l'eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformidal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria”, ciò in quanto soloun'adeguata motivazione su tali punti consentirebbe – secondo la sentenza“Donadini” sopra richiamata - di valutare la sussistenza di un rapporto diproporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificioimposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva deidati personali archiviati.Traslando ora i suddetti principi nel caso in esame, pacifico è,innanzitutto, che l’impugnato decreto del Pubblico Ministero si riferiva a fatti-reato del marzo/dicembre 2025 e che lo stesso - immotivatamente - ha estesol’ambito di ricerca dei dati al 2023 quindi addirittura ad un periodo temporaleanteriore a quello che lo stesso ricorrente indica nel ricorso in esame(settembre/dicembre 2024) allorquando furono compiute le attività prodromicheallo svolgimento del concorso.Il Pubblico Ministero, quale unico dominus dell’indagine è l’unico che ha ilpotere di indicare i limiti (anche temporali) degli atti che come quelli relativi adun sequestro incidono sulle sfere di libertà e riservatezza degli indagati, peraltrodoverosamente giustificando, con adeguata motivazione, le ragioni del propriooperato, con la conseguenza che non è innanzitutto condivisibile quantoaffermato nel ricorso secondo cui il Tribunale con il proprio disctum avrebbe“imposto” un limite temporale troppo stretto. La questione è ben diversa: ilTribunale non ha imposto alcun limite temporale all’indagine – né avrebbe avutoil potere di farlo – ha semplicemente rilevato un (esistente) vizio di motivazionedel provvedimento impugnato.Altresì è da ritenersi che non può il ricorrente giustificare la correttezzadel proprio operato sostanzialmente evidenziando che comunque il Tribunale,dalla tipologia e complessità della vicenda oggetto di indagine e dagli atti allostesso trasmessi, avrebbe dovuto ritenere logicamente (o forse anche soloimplicitamente) giustificata anche per l’anno 2023 la raccolta dei dati ricercandisugli apparati informatici attinti dal provvedimento di sequestro. Così operando ilricorrente tenta non correttamente di spostare il nucleo del problema giuridico: ilTribunale non era chiamato a dedurre le esigenze investigative per un arcotemporale più ampio rispetto a quelle delle imputazioni preliminari (compito che,come detto, non gli competeva) ma solo a valutare se il decreto impugnato erastato adeguatamente motivato, cosa che ha fatto.Da ultimo deve evidenziarsi che il ricorrente ha, inammissibilmente,introdotto nel ricorso anche una doglianza relativa ad un vizio di motivazione(“ha omesso di confrontarsi con la specificità dei fatti trattati”), motivo nonconsentito per legge in materia di ricorsi per cassazione avverso provvedimenticautelari reali, il tutto in presenza di un’ordinanza che, per contro, risultaadeguatamente motivata sui punti essenziali della vicenda involgentiesclusivamente una questione di diritto.4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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