CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 40370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28/ RG. 16664/24 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16 marzo 2023 che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) oltre che per resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e lesioni (capo C) e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 6, cod. pen., di cui sussistevano tutti i presupposti, da bilanciare con la riconosciuta recidiva. 2.11 ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente. In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi che il ricorso per Cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (da ultimo, Sez. 2, ord. n. 35845 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]). Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre