CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 41057/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Roma. Udita la relazione svolta dallaConsigliera M [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FROSINONE nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA] con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in data 19 febbraio 2025, ha confermato lasentenza emessa dal Gup del Tribunale di Frosinone con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. , in termini di prevalenzasulla contestata aggravante , alla pena di anni due di reclusione, in relazioneal reato di incendio boschivo aggravato dall’aver commesso il fatto per futilimotivi, consistiti nella volontà di restringere le zone consentite per la caccia aicinghiali a svantaggio di cacciatori rivali. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi. 2.1.Conil primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato alla P.G.in sede di perquisizione presso la sua abitazione, obliterando le eccezioni formulatedalla difesa e in spregio alla giurisprudenza di legittimità secondo cui è affettada inutilizzabilità patologica la dichiarazio ne resa dall’indagato in assenza del difensore , trascritta dalla P.G. all’interno di un v erbale privo della sottoscrizione del dichiarante. Evidenzia la difesa che l’imputato è affetto da disabilità il che depone nel senso della non spontaneità del racconto e della mancata consapevolezza di parlare di fatti di reato a lui contestati, in assenza dellegaranzie di legge. 2.2.Con il secon d o motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla ritenuta utilizzabilità delle interc e ttazioni telematiche per violazionedegli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen. Il legislatore ha dettato in meritouna rigorosa disciplina che prevede non solo la sussistenza di gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova per la prosecuzionedelle indagini ma anche di uno stringente obbligo di motivazione chenon risulta assolto nel caso in esame, come si ricava dalla lettura del decreto di proroga dell’11 agosto 2022. Con lo stesso è stato prorogato l’ascolto “per quindicigiorni a decorrere dal 16 agosto 2022” dal che discende la inutilizzabilità patologicadelle conversazioni registrate in epoca successiva al periodo prorogato In tesi difensiva, a l netto delle captazioni nulla residuava a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.Conil terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inmerito alla inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche in quanto registrate in luoghi di privata dimora, fuori dai casi previsti dalla legge e in spregio al provvedimento autorizzativo. Secondo la difesa i dubbi sui luoghi in cui sarebbero avvenute le captazioni non sono stati fugati neppure dalla perizia informaticae il Gup del Tribunale di Frosinone ha ricon osciuto alle conversazioni valore indiziario sulla scorta di una valutazione soggettiva del p e rito ricavata dallaposizione del Gps installato sull’autovettura del Torelli e dai suoni di fondo quali versi di animali e rumori di macchine agricole. Si tratta di valutazione inattendibiledato che l’imputato vive in aperta campagna e i rumori indicati sono percepibili anche dall’interno dell’abitazione; altri dialoghi possono essere avvenutilungo la strada che, superato il cancello di accesso , conduce alla porta dicasa del ricorrente il che , avuto riguardo al concetto di privata dimora, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, renderebbe inutilizzabili le conversazionicaptate. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione dell a circostanza aggravante dei futili motivi, incompatibile con i problemi di apprendimento e cognizione riscontratidal perito. La estensibilità delle circostanze aggravanti soggettive è possibile nei limiti del loro riconoscimento ad opera del concorrente che deve essere provato dagli elementi di fatto come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 8545 del 19/12/2019, dep . 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01) . In ognicaso pur essendo l’aggravante conciliabile con il vizio parziale di mente, ai finidella sua applicazione deve essere accertata e motivata. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Con il primo motivo si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneerese dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione della perquisizione eseguita anche sottoil profilo della condizione in cui versa il ricorrente (grave compromissione dellesue abilità relazionali e della sua autonomia determinata dalla incapacità di comprendere le dinamiche e le richieste ambientali) idonee ad incidere sulla spontaneitàdelle dichiarazioni medesime. Ilmotivo di ricorso è infondato. Si legge a pag. 6 della sentenza impugnata che «la perizia medico legale espletata ha attestato che [OSCURATO:PERSONA] avesse una lieve disabilità intellettiva ma tale circostanza non esclude la spontaneitàdel racconto» . Inoltre, a pag. 45 della sentenza di primo grado è stata richiamata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «sono utilizzabili nellafase procedimentale e, dunque, nell’incidente cautelare e negli eventuali riti aprova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato, in assenza del difensoree senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisionedi rendere le stesse» (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409 – 01).Proprio con riferimento alla spontaneità delle dichiarazioni rese in occasione dell’attodi perquisizione il primo giudice ha, altresì, precisato che il ricorrente ha descrittola vicenda e ammesso la sua presenza insieme al Torella in occasione dell’incendio,fornendo dettagli che solo chi era stato presente poteva conoscere, alla presenza di tutti i familiari il che ha indotto il decidente ad affermare, in maniera affatto illogica e coerente con le emergenze acquisite «di ritenere sufficientementecerta la libertà del propalante». Né può sostenersi che espunte le dichiarazioni suddette dal materiale acquisito, utilizzabile per la scelta del rito abbreviato, non residuerebbe altra risultanzaidonea a sorreggere l’addebito mosso al ricorrente dato che i giudici di meritohanno passato in rassegna le intercettazioni, riportandone brani, da cui hanno ritenuto emergere il coinvolgimento dell’odierno ricorrente nell’azione incendiariadi 170 ettari di bosco. Il motivo è, dunque, in fondato. 2.Manifestamente infondato il motivo che attiene al vizio di motivazione relativamente al decreto di proroga delle intercettazioni telematiche disposte in data 11 agosto 2022 a far data dal 16 agosto 2022. Si tratta di motivo meramente reiterativo che propone censure già poste ai giudici di merito che le hanno valutate e risolte con motivazione non manifestamente illogica. In proposito già il giudice di prime cure, con congrui richiami giurisprudenziali, a pag. 38 rileva, che la motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni «può ispirarsi anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione potendosi anche risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Rv. 279564 – 01; Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, Rv. 263401 -01). Sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali richiamati è stata affermata la piena legittimità dei decreti di proroga delle intercettazioni emessi nel procedimento in quanto completi e motivati per relationem ai precedenti decreti autorizzativi, a loro volta completi e rispettosi del dettato normativo, tanto da non essere oggetto di critiche, e alle sopravvenute informative di P.G. 3. Il terzo motivo di ricorso omette di confrontarsi con l’ampia ricostruzione operata dalla Corte di appello ma soprattutto dal giudice di primo grado, così disattendendo la giurisprudenza di questa Corte (Sez.U. n. 8825 del 27 / 10/2016 dep.2017 [OSCURATO:PERSONA]. 268823), secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato. Conil motivo in esame si tenta di contrastare la diffusa motivazione posta da pag. 38 e ss. che, anche sulla scorta delle valutazioni espresse dal perito appositamente nominato, ha analiticamente passato in rassegna tutte le intercettazioni,utilizzando solo quelle che sono state ritenute captate al di fuori dei luoghi di privata dimora, o perché registrate all’interno dell’autoveicolo o, comunque, certamente al di fuori non solo della casa dei [OSCURATO:PERSONA] ma addiritturaal di là del cancello che delimitava il terreno di proprietà degli stessi. Lecensure mosse, invero, propongono argomenti in fatto che, a fronte delle sentenze conformi, non appaiono idone i a scalfire il costrutto motivazionale postoa fondamento della ritenuta utilizzabilità delle sole conversazioni collegate nn.4517 e 4518 e della n. 4186, “registrate fuori da private dimore”. 4. Il quarto motivo relativo alla mancata esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi, è inammissibile per carenza di interesse ess e ndo statadetta circostanza aggravante ritenuta sub - valente rispetto alle attenuanti giàconcesse dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] in proposito intende dare seguito al principio secondo cui « È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di un'aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento dell'aggravante non aveva comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, irrogata nel minimo edittale)» (Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Rv. 286342 –01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2024, dep. 2024, Rv. 286222 –01).