CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ERICE il 06/08/1980 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative al concorso formale dei reati di cui all'art. 337 cod. pen. e all'applicazione della recidiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre e quattro della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichi P.Q.Mi I DEPOSITATA 'tQ