Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 07921/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10711/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - i nti mati - avverso l’ordinanza n. 20/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMO del depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Cons.Dott. [OSCURATO:PERSONA] .

RG 10711/20Farruku-Pref. [OSCURATO:PERSONA].

Marulli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Teramo , attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia, motivato sul presupposto che lo straniero non avesse reso la dichiarazione di cui all’art. 1 l. 28 maggio 2007, n. 68 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) del vizio di motivazione apparente ovvero inesistente che inficerebbe il provvedimento impugnato per non aver tenuto conto delle ragioni della difesa, nonché del vizio di omessa pronuncia per non aver statuito rispetto ai primi due motivi di ricorso e dell’errore di diritto in cui del pari il decidente sarebbe incorso affermando che l’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241; 2) della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’ omesso esame di un fatto decisivo che inficerebbe il provvedimento impugnato per non aver considerato la dichiarazione di ospitalità resa dal proprio ospitante in Italia ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 3) del vizio di illegittimità costituzionale che infirmerebbe la disposizione applicata per violazione dell’art. 3 Cost. rispetto all’analoga disposizione dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 286/1998 posto che la condizione dello straniero non appartenente all’area di Schengen risulterebbe discriminata rispetto a quello dello straniero comunitario.

Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ove, per vero, il vizio di motivazione apparente o di omessa pronuncia, ivi denunciato, sia riferito all’obliterazione delle ragioni RG 10711/20Farruku-Pref. [OSCURATO:PERSONA].

Marulli difensive, si impone di osservare a loro confutazione che il primo vizio non è rappresentabile quando il provvedimento sia, come qui, congruamente motivato e che il secondo vizio non è rappresentabile se non a fronte di una domanda o di un eccezione formulata in conclusione specifica e che non integra né l’uno né l’altro l’obliterazione di talune ragioni difensive della parte non essendovi un dovere del giudice di pronunciare su tutti gli argomenti sviluppati in questa chiave.

Ove, poi, il secondo vizio sia riferito al 1° e al 2° motivo del ricorso al GDP, la sua deduzione postula che le istanze asseritamente non statuite siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass., Sez.

II, 14/10/2021, n. 28072), di modo che non soddisfa questi canoni il mero richiamo alla sola rubrica dei detti 1° e 2° motivo senza la riproduzione nei suoi esatti termini del contenuto di ciascun motivo, e ciò in disparte dal fatto che, se quelle anticipate nella rubrica fossero effettivamente le questioni che si assume non statuite, la decisione non se ne sarebbe affatto distaccata pronunciandosi infatti suquelle questioni .

Quanto all’errore di diritto, la sua denuncia non si accorda con il complessivo sviluppo del ragionamento decisorio, dovendo intendersi che l’affermazione censurata, per quanto possa apparire suggestiva e foriera di riserve, si stempera e si svuota perciò di ogni carattere “eversivo” alla luce della considerazione che sollecita ad avere riguardo all’intera disciplina organica in cui è inserita la norma che prevede l’adozione del provvedimento impugnato, di modo che è in RG 10711/20Farruku-Pref. [OSCURATO:PERSONA].

Marulli relazione agli obblighi anche motivazionali ivi previsti che deve essere letta.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Per vero la denunciata violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. difetta di ogni illustrazione e,se essa è da correlarsi all’omesso esame delle allegazioni istruttorie della parte, vale in contrario il principio secondo cui il giudice, nei limiti delle allegazioni operate dalle parti,è libero di scegliere le fonti del proprio convincimento e di determinare secondo il proprio prudente apprezzamento la prevalenza di una prova sull’altra.

Quanto, viceversa, all’omesso esame del documento attestante la dichiarazione di ospitalità, l’allegazione manca di autosufficienza non essendo riprodotto, al di là del suo mero richiamo, il contenuto del relativo documento, sebbene alla luce della lezione nomofilattica di SS.UU. 8053 e 8054/2014 si tratti di adempimento doveroso.

4. Resta con ciò conseguentemente assorbita l’eccezione di illegittimità costituzionale di cui sub 3, la cui scrutinabilità presuppone l’ammissibilità, qui negata, dell’atto introduttivo del giudizio.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

6. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.2.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10711/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - i nti mati - avverso l’ordinanza n. 20/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMO del depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Cons.Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 10711/20Farruku-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Marulli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Teramo , attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia, motivato sul presupposto che lo straniero non avesse reso la dichiarazione di cui all’art. 1 l. 28 maggio 2007, n. 68 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) del vizio di motivazione apparente ovvero inesistente che inficerebbe il provvedimento impugnato per non aver tenuto conto delle ragioni della difesa, nonché del vizio di omessa pronuncia per non aver statuito rispetto ai primi due motivi di ricorso e dell’errore di diritto in cui del pari il decidente sarebbe incorso affermando che l’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241; 2) della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’ omesso esame di un fatto decisivo che inficerebbe il provvedimento impugnato per non aver considerato la dichiarazione di ospitalità resa dal proprio ospitante in Italia ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 3) del vizio di illegittimità costituzionale che infirmerebbe la disposizione applicata per violazione dell’art. 3 Cost. rispetto all’analoga disposizione dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 286/1998 posto che la condizione dello straniero non appartenente all’area di Schengen risulterebbe discriminata rispetto a quello dello straniero comunitario. Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ove, per vero, il vizio di motivazione apparente o di omessa pronuncia, ivi denunciato, sia riferito all’obliterazione delle ragioni RG 10711/20Farruku-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Marulli difensive, si impone di osservare a loro confutazione che il primo vizio non è rappresentabile quando il provvedimento sia, come qui, congruamente motivato e che il secondo vizio non è rappresentabile se non a fronte di una domanda o di un eccezione formulata in conclusione specifica e che non integra né l’uno né l’altro l’obliterazione di talune ragioni difensive della parte non essendovi un dovere del giudice di pronunciare su tutti gli argomenti sviluppati in questa chiave. Ove, poi, il secondo vizio sia riferito al 1° e al 2° motivo del ricorso al GDP, la sua deduzione postula che le istanze asseritamente non statuite siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass., Sez. II, 14/10/2021, n. 28072), di modo che non soddisfa questi canoni il mero richiamo alla sola rubrica dei detti 1° e 2° motivo senza la riproduzione nei suoi esatti termini del contenuto di ciascun motivo, e ciò in disparte dal fatto che, se quelle anticipate nella rubrica fossero effettivamente le questioni che si assume non statuite, la decisione non se ne sarebbe affatto distaccata pronunciandosi infatti suquelle questioni . Quanto all’errore di diritto, la sua denuncia non si accorda con il complessivo sviluppo del ragionamento decisorio, dovendo intendersi che l’affermazione censurata, per quanto possa apparire suggestiva e foriera di riserve, si stempera e si svuota perciò di ogni carattere “eversivo” alla luce della considerazione che sollecita ad avere riguardo all’intera disciplina organica in cui è inserita la norma che prevede l’adozione del provvedimento impugnato, di modo che è in RG 10711/20Farruku-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Marulli relazione agli obblighi anche motivazionali ivi previsti che deve essere letta. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Per vero la denunciata violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. difetta di ogni illustrazione e,se essa è da correlarsi all’omesso esame delle allegazioni istruttorie della parte, vale in contrario il principio secondo cui il giudice, nei limiti delle allegazioni operate dalle parti,è libero di scegliere le fonti del proprio convincimento e di determinare secondo il proprio prudente apprezzamento la prevalenza di una prova sull’altra. Quanto, viceversa, all’omesso esame del documento attestante la dichiarazione di ospitalità, l’allegazione manca di autosufficienza non essendo riprodotto, al di là del suo mero richiamo, il contenuto del relativo documento, sebbene alla luce della lezione nomofilattica di SS.UU. 8053 e 8054/2014 si tratti di adempimento doveroso. 4. Resta con ciò conseguentemente assorbita l’eccezione di illegittimità costituzionale di cui sub 3, la cui scrutinabilità presuppone l’ammissibilità, qui negata, dell’atto introduttivo del giudizio. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. 6. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.2.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07921/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris