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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 19414/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAdato avviso alle artri . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 23/06/2021 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 2.

Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione di una norma processuale, atteso che il giudice non ha verificato l'assenza di vizi della volontà.

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo)», (Sez. 1, Sentenza n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01).

Nel caso in esame l'imputato era presente e il difensore non illustra alcuna specifica circostanza o specifico atto dal quale poter desumere un eventuale vizio della volontà, con conseguente aspecificità del ricorso.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] vanna Verga [OSCURATO:PERSONA] C L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAdato avviso alle artri . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 23/06/2021 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 2. Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione di una norma processuale, atteso che il giudice non ha verificato l'assenza di vizi della volontà. 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo)», (Sez. 1, Sentenza n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01). Nel caso in esame l'imputato era presente e il difensore non illustra alcuna specifica circostanza o specifico atto dal quale poter desumere un eventuale vizio della volontà, con conseguente aspecificità del ricorso. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] vanna Verga [OSCURATO:PERSONA] C L
Sentenza Cassazione n. 19414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris