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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20647/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nella veste di Giudice dell'esecuzione, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena inflitta a mezzo della sentenza della medesima Corte territoriale in data 14/04/2014, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede una pena minima edittale di otto anni di reclusione, ad opera della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, mediante il quale si deducono violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc., sia manifestamente infondato.

Invero, nel procedimento di esecuzione, il divieto del "ne bis in idem", a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera per le nuove istanze che siano fondate su presupposti di fatto o motivi di diritto prima non dedotti (Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv. 215997); Osservato però che non emerge la sussistenza di elementi atti a differenziare la seconda istanza dalla prima, venendo esclusivamente criticata, in modo assertivo e generico, l'affermazione contenuta nella precedente istanza - e testualmente richiamata, nell'ordinanza ora impugnata - secondo cui la suddetta declaratoria di incostituzionalità è andata a incidere su una cornice di pena edittale, in realtà, che mai era stata applicata al condannato, il quale non ha, pertanto, ragioni per invocare l'applicazione della disciplina che da tale declaratoria risulta.

Trattasi, in definitiva, di questione che ha già costituito oggetto di adeguata valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione, così derivandone la inammissibilità della nuova istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nella veste di Giudice dell'esecuzione, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena inflitta a mezzo della sentenza della medesima Corte territoriale in data 14/04/2014, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede una pena minima edittale di otto anni di reclusione, ad opera della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, mediante il quale si deducono violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc., sia manifestamente infondato. Invero, nel procedimento di esecuzione, il divieto del "ne bis in idem", a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera per le nuove istanze che siano fondate su presupposti di fatto o motivi di diritto prima non dedotti (Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv. 215997); Osservato però che non emerge la sussistenza di elementi atti a differenziare la seconda istanza dalla prima, venendo esclusivamente criticata, in modo assertivo e generico, l'affermazione contenuta nella precedente istanza - e testualmente richiamata, nell'ordinanza ora impugnata - secondo cui la suddetta declaratoria di incostituzionalità è andata a incidere su una cornice di pena edittale, in realtà, che mai era stata applicata al condannato, il quale non ha, pertanto, ragioni per invocare l'applicazione della disciplina che da tale declaratoria risulta. Trattasi, in definitiva, di questione che ha già costituito oggetto di adeguata valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione, così derivandone la inammissibilità della nuova istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 m
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