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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 13969/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMA; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 7 febbraio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 20 gennaio 2021 con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza in data 11 giugno 2020 del Tribunale di Velletri, riconosceva all'imputato l'attenuante del risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche in relazione alla pena inflitta di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 euro di multa per i delitti di tentata rapina, ai sensi degli artt. 56 e 628, comma 1, cod. pen., e di lesioni aggravate, ai sensi degli artt. 61, n. 2, 576, n. 1, 582 e 585 cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica.

1.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata.

Ad avviso del ricorrente, erra la Corte d'appello nel confermare la decisione del primo giudice in ordine alla sussistenza della recidiva, non solo specifica, ma altresì reiterata.

Alla data della commissione del reato per cui si procede - 11 febbraio 2020 - l'imputato, non era ancora stato dichiarato recidivo con sentenza irrevocabile e neppure era mai stato nelle condizioni per esserlo.

Invero, affinché possa configurarsi la recidiva reiterata, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili.

Nel caso di specie, invece, quando, il 2 gennaio 2014, l'imputato commise il suo secondo delitto, non era ancora divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per il primo delitto, commesso il 31 dicembre 2013, l'irrevocabilità di detta sentenza essendo sopravvenuta solo 1'11 novembre 2016.

Pertanto l'imputato, alla data di commissione del secondo delitto, era ancora formalmente incensurato, trovandosi nelle condizioni per poter essere dichiarato recidivo unicamente a partire dal 29 settembre 2015, data in cui divenne definitiva la prima sentenza di condanna, relativa nondimeno, come detto, a tale secondo delitto.

Non è possibile ritenere che alla data dell'Il febbraio 2020 l'imputato fosse nelle condizioni per poter essere dichiarato recidivo reiterato, avendo solo in quella occasione, per la prima volta, commesso un delitto successivamente al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna.

Egli, non essendo neppure astrattamente qualificabile come recidivo, non poteva essere in grado di conoscere tutte le conseguenze penali della sua condotta.

Infine, la corretta qualificazione della recidiva nei confronti dell'imputato (specifica ed infraquinquennale e non reiterata e specifica) impone la rinnovazione del giudizio di bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Costituisce insegnamento ricevuto - da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi - quello a termini del quale, "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale" (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229-01).

Tale insegnamento si inscrive nella costante linea di giurisprudenza, correttamente evocata nella sentenza impugnata, secondo cui "il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'ad. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice" (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816-01).Il presupposto logico-giuridico risiede in ciò che il giudice della cognizione è titolare, proprio in quanto tale, di un pieno potere di accertamento in ordine alla sussistenza degli estremi della recidiva reiterata, potendo apprezzare 'direttamente' e finanche 'per la prima volta' l'esistenza ed il contenuto dei titoli di condanna gravanti sull'imputato.

3. Ai superiori principi di diritto si è ineccepibilmente attenuta la Corte d'appello allorquando ha rilevato: - che le due precedenti condanne erano già passate in giudicate al momento della commissione dei fatti per cui è processo, donde l'imputato era nelle obiettive condizioni di rendersi conto del deteriore trattamento sanzionatorio conseguente alla sua condotta; - che il reato di tentata rapina che ne occupa è identico a quelli delle due suddette precedenti condanne, derivandone che il primo costituisce manifestazione della medesima pericolosità sociale cui già erano ascrivibili i precedenti.

In conseguenza di quanto precede, corretta è l'ulteriore conclusione cui perviene la sentenza impugnata con riferimento all'insussistenza dei presupposti, nonostante il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, per modificare il giudizio di bilanciamento effettuato dal primo giudice (che peraltro già aveva valorizzato la condotta riparatoria successiva al fatto), ponendo l'art. 69, ultima comma, cod. pen. il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 4.

In considerazione di tutto quanto detto sin qui, il ricorso, come anticipato in apertura, deve essere dichiarato inammissibile.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamen- to della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì 1 marzo 2022.

L'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMA; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 7 febbraio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 20 gennaio 2021 con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza in data 11 giugno 2020 del Tribunale di Velletri, riconosceva all'imputato l'attenuante del risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche in relazione alla pena inflitta di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 euro di multa per i delitti di tentata rapina, ai sensi degli artt. 56 e 628, comma 1, cod. pen., e di lesioni aggravate, ai sensi degli artt. 61, n. 2, 576, n. 1, 582 e 585 cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica. 1.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata. Ad avviso del ricorrente, erra la Corte d'appello nel confermare la decisione del primo giudice in ordine alla sussistenza della recidiva, non solo specifica, ma altresì reiterata. Alla data della commissione del reato per cui si procede - 11 febbraio 2020 - l'imputato, non era ancora stato dichiarato recidivo con sentenza irrevocabile e neppure era mai stato nelle condizioni per esserlo. Invero, affinché possa configurarsi la recidiva reiterata, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili. Nel caso di specie, invece, quando, il 2 gennaio 2014, l'imputato commise il suo secondo delitto, non era ancora divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per il primo delitto, commesso il 31 dicembre 2013, l'irrevocabilità di detta sentenza essendo sopravvenuta solo 1'11 novembre 2016. Pertanto l'imputato, alla data di commissione del secondo delitto, era ancora formalmente incensurato, trovandosi nelle condizioni per poter essere dichiarato recidivo unicamente a partire dal 29 settembre 2015, data in cui divenne definitiva la prima sentenza di condanna, relativa nondimeno, come detto, a tale secondo delitto. Non è possibile ritenere che alla data dell'Il febbraio 2020 l'imputato fosse nelle condizioni per poter essere dichiarato recidivo reiterato, avendo solo in quella occasione, per la prima volta, commesso un delitto successivamente al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna. Egli, non essendo neppure astrattamente qualificabile come recidivo, non poteva essere in grado di conoscere tutte le conseguenze penali della sua condotta. Infine, la corretta qualificazione della recidiva nei confronti dell'imputato (specifica ed infraquinquennale e non reiterata e specifica) impone la rinnovazione del giudizio di bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Costituisce insegnamento ricevuto - da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi - quello a termini del quale, "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale" (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229-01). Tale insegnamento si inscrive nella costante linea di giurisprudenza, correttamente evocata nella sentenza impugnata, secondo cui "il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'ad. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice" (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816-01).Il presupposto logico-giuridico risiede in ciò che il giudice della cognizione è titolare, proprio in quanto tale, di un pieno potere di accertamento in ordine alla sussistenza degli estremi della recidiva reiterata, potendo apprezzare 'direttamente' e finanche 'per la prima volta' l'esistenza ed il contenuto dei titoli di condanna gravanti sull'imputato. 3. Ai superiori principi di diritto si è ineccepibilmente attenuta la Corte d'appello allorquando ha rilevato: - che le due precedenti condanne erano già passate in giudicate al momento della commissione dei fatti per cui è processo, donde l'imputato era nelle obiettive condizioni di rendersi conto del deteriore trattamento sanzionatorio conseguente alla sua condotta; - che il reato di tentata rapina che ne occupa è identico a quelli delle due suddette precedenti condanne, derivandone che il primo costituisce manifestazione della medesima pericolosità sociale cui già erano ascrivibili i precedenti. In conseguenza di quanto precede, corretta è l'ulteriore conclusione cui perviene la sentenza impugnata con riferimento all'insussistenza dei presupposti, nonostante il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, per modificare il giudizio di bilanciamento effettuato dal primo giudice (che peraltro già aveva valorizzato la condotta riparatoria successiva al fatto), ponendo l'art. 69, ultima comma, cod. pen. il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 4. In considerazione di tutto quanto detto sin qui, il ricorso, come anticipato in apertura, deve essere dichiarato inammissibile. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamen- to della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 1 marzo 2022. L'
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