CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34325/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] uratore generaleCristina Marzagalli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore,Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestropreventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Palermo il 15 marzo 2025, avente a d oggetto la somma di euro 313.525,00, ri n venuta all’interno dell’abitazione della stessa [OSCURATO:PERSONA], indagata per il delitto di ricettazione aggravata exart. 416-bis.1 cod.pen. (avendo in tal senso il Giudice per le indagini preliminari emittente riqualif icato l’originaria incolpazione di favoreggiamento reale aggravato di cui al capo 107 della rubrica provvisoria). 2. Hannoproposto ricorso per cassazione i difensori dell’ indagata , Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali ha nno dedotto , quale unico mot ivo, di seguito riportatonei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, disp.att. cod. proc. pen. , la v iolazione di legge con riguardo alla sussistenza del fumus commissi delictiin ordine al delitto di cui all’art. 648 cod. pen. I difensori assumono che il Collegio cautelare ha fornito a sostegno del fumus un’interpretazione pregiudizievole e parziale delle risultanze delle intercettazioni richiamate, trascurando che,nella conversazione del 10 ottobre 2023, ore 19,22, intercorsa tra lafiglia della ricorrente e il nonno [OSCURATO:PERSONA], la prima faceva presente di non aver ricevutonell’ultimo anno e mezzo, corrispondente al periodo di detenzione del marito, né proventi derivanti da attività illecite allo stesso riferibili né somme a titolo di mantenimento, avendo rifiutato l’importo mensile di euro 500 che le era stato offerto. Risulta,inoltre, assertiva la lettura dell’intercettazione in data 30 luglio 2024 dalla quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] sollecitava [OSCURATO:PERSONA] a rintracciare D’[OSCURATO:PERSONA] che da giorni doveva corrisponderle del danaro, avendo i giudici cautelari ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] le somme dovutole a titolo di mantenimento,senza valutare causali differenti maggiormente plausibili. I difensori sostengono che il Tribunale cautelare ha affermato la provenienza illecita del danaro sequestrato sulla base di mere congetture, discostandosi dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del reato presupposto e senza tener conto dell’impossibilità di valorizzare ai fini del fumusla discrasia tra l’ammontare del danaro rinvenuto e i redditi dichiarati dall’indagata, trattandosi di una mera presunzione, profili in ordine ai quali l’ordinanza impugnata presenta una motivazione solo apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. La giurisprudenza di legittimità mantiene fermo l’autorevole insegnamento di Sez.U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, R v. 239692 - 01 secondo cui , i l ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (nello stesso senso, tra molte, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 0 1 ; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 , Napoli, Rv.269656 - 01 ). In particolare , questa Corte ha condivisibilmente ritenuto l’impossibilità di ricondurre al concetto di violazione di legge l’illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017,Zaharia, Rv. 269119 – 01 ) . 2. L’ ordinanza impugnata ha rassegnato una motivazione effettiva ed esauriente in ordine al fumus, richiamando il contesto in cui è maturato l’addebito ascritto alla ricorrentee, in particolare, la condanna riportata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], figlia della [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di narcotraffico per aver organizzato e diretto un’associazione operante nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA] instretta relazione con l’omonimo sodalizio mafioso. I giudici cautelari hanno evidenziato che la gestione delle piazze di spaccio localizzate nell’area sottoposta al controllo del clan mafioso avveniva previa autorizzazione e sotto il controllo di detto sodalizio,che contabilizzava i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti unitamente al ricavato dalle estorsioni, destinandoli alle finalità associative e al mantenimento delle famiglie degli associati. Hanno , inoltre , esaminato il contenuto di plurim e intercettazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], che -sebbene in stato di detenzione - continuava ad occuparsi de gl i affari del clan utilizzando telefoni cellulari introdotti illegalmente all ’interno del carcere, la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e la nipote [OSCURATO:PERSONA], dalle quali risulta che quest’ultima lamentava le inadeguate rimesse in suo favore da parte dei due sodalizi, quello mafioso e quello dedito al traffico di stupefacenti. In particolare, l’ordinanza impugnata ha rimarcato che gli esiti delle conversazioni intercettate dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] riceveva periodicamente denaro di certa provenienza illecita,in quanto frutto dello spaccio di stupefacenti, come dimostrato in particolare dalla conversazione del 30 luglio 2024 nel corso della quale la stessa chiedeva al coindagato [OSCURATO:PERSONA] di rintracciare immediatamente D’[OSCURATO:PERSONA] riferendogli che ella desiderava avere“tutti i soldi”,precisando che il predetto D’[OSCURATO:PERSONA] ave va omesso di inviarle il danaro promesso la settimana precedente,e chiarendo che il danaro veniva custodito presso l’abitazione della madre, odierna ricorrente, come s’evince dal chiaro tenore delle conversazioni del 20 e 21 gennaio 2024 riportate alle pagg 10 e 11 del provvedimento impugnato. 2.1. La difesa sotto l’egida della motivazione mancante o solo apparente censurala lettura del compendio intercettivo effettuata dal Tribunale cautelare, segnalando, peraltro, insussistenti discrasie e svalutazioni dal momento che il rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento economico riconosciutole dall’associazione mafiosa per l’importo di euro 500 mensili trova giustificazione, secondo la ricostruzione del collegio, nel fatto che ella percepiva già gli introiti di “lì sopra” ovvero degli affari illeciti legati allo spaccio. 2.2. Né può riconoscersi fondamento alle generiche doglianze in punto di delitto presupposto, emergendo dalle fonti scrutinate, che il “mantenimento” rivendicatodalla [OSCURATO:PERSONA] e occultato presso l’abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA] aveva innegabile derivazione illecita,trattandosi di danaro proveniente dal traffico di stupefacenti ovvero da altre attività criminosedell’associazione mafiosa. 2.3. L’ordinanza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione degli arresti giurisprudenziali secondo cui nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita adeguata giustificazione, il fumus non può essere desunto dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 -01), che, in quanto essenziale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice ex art. 648 cod.pen., deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719 -01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. , come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 settembre2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]