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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 14185/2022

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ORDINANZA sul ricorso 23288/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte (di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato,[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1507/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, del 05/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 5 settembre 2016, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma n. 1060/2010, la quale aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per la somma di C 22.808,74, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del conto corrente dal quale l'istituto era receduto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte soccombente, sulla base di quattro motivi.

La banca intimata resiste con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1352 c.c., 149, 156, 160 e 644 c.p.c., oltre al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché le parti avevano previsto la forma convenzionale della lettera raccomandata ai fini della comunicazione della volontà di recedere, ma la banca ha consegnato la lettera brevi manu alla ricorrente il 20 giugno 2007, così violando la prescritta forma convenzionale e non producendo l'effetto estintivo del rapporto; né è stato mai notificato il decreto ingiuntivo all'odierna istante, pur spedito a mezzo posta, ma privo dell'avviso di ricevimento, onde tale notificazione è nulla e l'opposizione proposta non ha avuto l'effetto di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., nonché degli artt. 1283, 1816, 1833, 1842 e 1845 c.c. e 40, 117, 126 t.u.b., per avere la sentenza impugnata, come pure il giudice di primo grado, ritenuto la giusta causa del recesso della banca, solo perché il 19 giugno 2007 questa aveva ricevuto la notifica dell'avviso, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., relativo al pignoramento immobiliare intrapreso da un creditore chirografario per somma modesta, provvedendo immediatamente a recedere dal rapporto, senza che però la cliente fosse affatto in una situazione d'insolvenza.

Né sussistevano le condizioni ex art. 40, comma 2, t.u.b., in forza del quale la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento solo quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

Quanto alle violazioni al dovere di buona fede, ha rinviato alle deduzioni contenute nell'atto di appello.

Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1422, 1816, 1842, 2697, 2729 c.c., 99 e 210 c.p.c., 40, 117, 126 t.u.b., oltre al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto del tutto generiche e non provate le allegazioni circa l'applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazione e c.m.s., pur avendo l'istante chiesto, sin dall'atto di citazione, l'esibizione in giudizio di tutti i documenti contabili e contrattuali del rapporto, contestando il quantum ingiunto, ed avendo altresì sollecitato una c.t.u. ai fini dell'emersione dell'esatto conteggio degli interessi, valute e commissioni applicate, nonché articolato la prova testimoniale per provare la condotta scorretta della banca nel recedere dal rapporto.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo la corte territoriale accolto il motivo concernente la mancata compensazione delle spese di lite in primo grado, né essa stessa compensato le spese in grado di appello.7iy1 Ha formulato una domanda risarcitoria ed ha insistito perché sia disposta c.t.u.

2. - La corte del merito ha premesso che il credito vantato dalla banca non sia stato negli atti introduttivi contestato, nell'an o nel quantum, né siano state allegate e provate le circostanze dedotte dai clienti.

Ha poi, condividendo l'assunto del primo giudice, accertato come legittimo e non abusivo l'esercizio del diritto di recesso da parte della banca, essendo stata integrata la giusta causa del recesso, atteso che l'istituto si determinò a ciò dopo avere ricevuto la comunicazione dell'inizio di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della cliente: nessuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ha concluso, è avvenuta nel caso di specie.

Quanto alle contestazioni circa l'applicazione di interessi a tasso ultralegale, la capitalizzazione trimestrale e la c.m.s., ha ritenuto che si tratti di allegazioni formulate, sin dall'inizio del giudizio, in modo assolutamente generico, prive di ogni riscontro documentale e di qualsiasi supporto probatorio.

Né, a tal fine, ha reputato idonea una c.t.u. contabile, del tutto esplorativa e sostitutiva dell'assolvimento dell'onere relativo; del pari, ha ritenuto le prove richieste affatto superflue, come già rilevato dal primo giudice.

Infine, ha reputato infondata la tesi del vizio di comunicazione del recesso e di quello di notificazione del decreto ingiuntivo: la prima, in particolare, essendo avvenuta a mezzo lettera datata 19 giugno 2007 e consegnata brevi manu alla signora Contini presso la banca il giorno 20 giugno 2007, seguìta da un secondo sollecito scritto con lettera raccomandata r.r., dunque nel rispetto delle clausole contrattuali, avendo la cliente avuto piena contezza delle intenzioni della banca.3. - Ciò posto, i motivi proposti non si confrontano con la decisione impugnata, né sono formulati in modo idoneo a renderli ammissibili.

3.1. - Il primo motivo è inammissibile.

Quanto al dedotto mancato rispetto della forma convenzionale della comunicazione del recesso, il motivo invero viola l'art. 366 c.p.c., non avendo esso riprodotto, né indicato l'effettivo contenuto della clausola contrattuale pretesamente violata.

Inoltre, la tesi della ricorrente, che pretende di reputare invalida la consegna a mano della lettera di recesso - dalla medesima sottoscritta per ricevuta - perché contrattualmente prevista come raccomandata a mezzo posta, non ha pregio, essendo stata correttamente parificata, da entrambi i giudici di merito, la consegna di persona a mano, nel corso dell'accesso in banca della cliente, a quella della lettera raccomandata asseritamente pattuita.

L'art. 1833 c.c. prevede che, se il contratto di conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere ad ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima; mentre l'art. 1845 c.c. prevede che la banca può recedere dal contratto di apertura di credito prima della scadenza del termine per giusta causa e, se è a tempo indeterminato, che ciascuna delle parti possa recedere dal contratto con preavviso.

Certamente, il recesso della banca dal contratto di apertura di credito è atto recettizio, con la conseguenza che, al fine della produzione degli effetti che da esso derivano, è necessaria la prova del ricevimento della relativa dichiarazione da parte del destinatario della stessa (Cass., sez.

I, 22 novembre 2000, n. 15066).

Ora, la ricorrente pretende di reputare pattuita una forma convenzionale per il recesso, ma neppure riproduc:e la relativa clausola del contratto, difettando il motivo di specificità e palesandosi, quindi, al riguardo inammissibile.

Giova, altresì, precisare, quando pure le modalità del recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente siano indicate nel contratto medesimo - come, nella specie, la lettera raccomandata - la consegna della lettera a mano costituisce una modalità di pari certezza della sua comunicazione, onde nulla osta che alla raccomandata per posta sia sostituita la consegna diretta a mano.

Si noti, al riguardo che per la stessa notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, dunque la modalità di ostensione dell'atto più garantista per il codice di rito civile, l'art. 138 c.p.c. pone anzitutto quella a mani proprie («L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto»), reputata quindi del tutto satisfattiva anche per atti di massimo rilievo.

L'avvenuta consegna personale della lettera, per definizione, è quindi giunta al destinatario, e la raccomandata «a mano» è certamente un valido equipollente per portare a conoscenza di una parte, in maniera documentata, una determinata missiva, quale mezzo equipollente alla lettera raccomandata postale (cfr. art.1335 c.c.).

Infine, il motivo trascura del tutto che, come afferma la sentenza impugnata e la controricorrente, vi fu un secondo sollecito scritto con lettera raccomandata r.r. il 5 settembre 2007.

Quanto alla pretesa omessa notificazione del decrei:o ingiuntivo, il motivo è inammissibile, posto che l'istante si è validamente e tempestivamente opposta ad esso: noto essendo che, ove l'intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione (o per caso fortuito o forza maggiore), la sola conseguenza è che egli possa proporre opposizione tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c., ma la ricorrente neppure deduce una simile evenienza.

3.2. - Il secondo motivo è inammissibile.

I giudici di merito hanno ritenuto integrata la giusta causa di recesso dal rapporto bancario, per le peculiari circostanze del caso concreto: si tratta di un accertamento di fatto, non ripetibile in questa sede; né ha errato la corte territoriale in punto di diritte, nel ritenere integrata la giusta causa in forza della avvenuta notificazione alla banca dell'avviso, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., relativo al pignoramento immobiliare intrapreso da un creditore chirografario, neppure rilevando che si trattasse di un importo non ingente: al contrario,proprio la incapacità di saldare anche una somma dalla ricorrente reputata modesta poteva integrare i presupposti della giusta causa del recesso.

Inconferente è il richiamo all'art. 40, comma 2, t.u.b., non applicato nella specie, non trattandosi di risoluzione del contratto per ritardato pagamento.

Inammissibile è il richiamo mero per relationem alle argomentazioni svolte nell'atto di appello circa il tema dell'abuso del diritto, oltretutto senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.

3.3. - Il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico ed incapace di validamente contrastare l'affermazione di genericità degli assunti, contenuta nella sentenza impugnata, per quanto attiene alla solo apoditticamente dedotta violazione delle norme su interessi ultralegali, capitalizzazione e c.m.s.

Le stesse allegazioni al riguardo, invero, e le relative istanze di prova, sono state disattese dalla corte territoriale, che ha giudicato le prime formulate in modo "generico" e privo dei necessari elementi di allegazione specifica e prova: questa statuizione non è stata censurata nel rispetto dell'art. 366 c.p.c., onde il motivo è, sul punto, inammissibile.

Infine, inammissibile è la censura di non avere comunque la corte del merito disposto una c.t.u. per operare i riconteggi, trattandosi di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento delle risultanze processuali da parte del giudice del merito.

3.4. - Il quarto motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., noto essendo che la scelta di applicare la regola sulla compensazione, totale o parziale, delle spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, con il solo limite di porre interamente a carico della parte vittoriosa Invero, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass. 17 aprile 2019, n. 10685).

3.5. - Le domande di risarcimento del danno e la sollecitazione a disporre c.t.u. sono, infine, palesemente inammissibili in sede di legittimità.

4. - In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23288/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte (di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato,[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1507/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, del 05/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 5 settembre 2016, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma n. 1060/2010, la quale aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per la somma di C 22.808,74, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del conto corrente dal quale l'istituto era receduto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte soccombente, sulla base di quattro motivi. La banca intimata resiste con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1352 c.c., 149, 156, 160 e 644 c.p.c., oltre al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché le parti avevano previsto la forma convenzionale della lettera raccomandata ai fini della comunicazione della volontà di recedere, ma la banca ha consegnato la lettera brevi manu alla ricorrente il 20 giugno 2007, così violando la prescritta forma convenzionale e non producendo l'effetto estintivo del rapporto; né è stato mai notificato il decreto ingiuntivo all'odierna istante, pur spedito a mezzo posta, ma privo dell'avviso di ricevimento, onde tale notificazione è nulla e l'opposizione proposta non ha avuto l'effetto di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., nonché degli artt. 1283, 1816, 1833, 1842 e 1845 c.c. e 40, 117, 126 t.u.b., per avere la sentenza impugnata, come pure il giudice di primo grado, ritenuto la giusta causa del recesso della banca, solo perché il 19 giugno 2007 questa aveva ricevuto la notifica dell'avviso, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., relativo al pignoramento immobiliare intrapreso da un creditore chirografario per somma modesta, provvedendo immediatamente a recedere dal rapporto, senza che però la cliente fosse affatto in una situazione d'insolvenza. Né sussistevano le condizioni ex art. 40, comma 2, t.u.b., in forza del quale la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento solo quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Quanto alle violazioni al dovere di buona fede, ha rinviato alle deduzioni contenute nell'atto di appello. Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1422, 1816, 1842, 2697, 2729 c.c., 99 e 210 c.p.c., 40, 117, 126 t.u.b., oltre al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto del tutto generiche e non provate le allegazioni circa l'applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazione e c.m.s., pur avendo l'istante chiesto, sin dall'atto di citazione, l'esibizione in giudizio di tutti i documenti contabili e contrattuali del rapporto, contestando il quantum ingiunto, ed avendo altresì sollecitato una c.t.u. ai fini dell'emersione dell'esatto conteggio degli interessi, valute e commissioni applicate, nonché articolato la prova testimoniale per provare la condotta scorretta della banca nel recedere dal rapporto. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo la corte territoriale accolto il motivo concernente la mancata compensazione delle spese di lite in primo grado, né essa stessa compensato le spese in grado di appello.7iy1 Ha formulato una domanda risarcitoria ed ha insistito perché sia disposta c.t.u. 2. - La corte del merito ha premesso che il credito vantato dalla banca non sia stato negli atti introduttivi contestato, nell'an o nel quantum, né siano state allegate e provate le circostanze dedotte dai clienti. Ha poi, condividendo l'assunto del primo giudice, accertato come legittimo e non abusivo l'esercizio del diritto di recesso da parte della banca, essendo stata integrata la giusta causa del recesso, atteso che l'istituto si determinò a ciò dopo avere ricevuto la comunicazione dell'inizio di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della cliente: nessuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ha concluso, è avvenuta nel caso di specie. Quanto alle contestazioni circa l'applicazione di interessi a tasso ultralegale, la capitalizzazione trimestrale e la c.m.s., ha ritenuto che si tratti di allegazioni formulate, sin dall'inizio del giudizio, in modo assolutamente generico, prive di ogni riscontro documentale e di qualsiasi supporto probatorio. Né, a tal fine, ha reputato idonea una c.t.u. contabile, del tutto esplorativa e sostitutiva dell'assolvimento dell'onere relativo; del pari, ha ritenuto le prove richieste affatto superflue, come già rilevato dal primo giudice. Infine, ha reputato infondata la tesi del vizio di comunicazione del recesso e di quello di notificazione del decreto ingiuntivo: la prima, in particolare, essendo avvenuta a mezzo lettera datata 19 giugno 2007 e consegnata brevi manu alla signora Contini presso la banca il giorno 20 giugno 2007, seguìta da un secondo sollecito scritto con lettera raccomandata r.r., dunque nel rispetto delle clausole contrattuali, avendo la cliente avuto piena contezza delle intenzioni della banca.3. - Ciò posto, i motivi proposti non si confrontano con la decisione impugnata, né sono formulati in modo idoneo a renderli ammissibili. 3.1. - Il primo motivo è inammissibile. Quanto al dedotto mancato rispetto della forma convenzionale della comunicazione del recesso, il motivo invero viola l'art. 366 c.p.c., non avendo esso riprodotto, né indicato l'effettivo contenuto della clausola contrattuale pretesamente violata. Inoltre, la tesi della ricorrente, che pretende di reputare invalida la consegna a mano della lettera di recesso - dalla medesima sottoscritta per ricevuta - perché contrattualmente prevista come raccomandata a mezzo posta, non ha pregio, essendo stata correttamente parificata, da entrambi i giudici di merito, la consegna di persona a mano, nel corso dell'accesso in banca della cliente, a quella della lettera raccomandata asseritamente pattuita. L'art. 1833 c.c. prevede che, se il contratto di conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere ad ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima; mentre l'art. 1845 c.c. prevede che la banca può recedere dal contratto di apertura di credito prima della scadenza del termine per giusta causa e, se è a tempo indeterminato, che ciascuna delle parti possa recedere dal contratto con preavviso. Certamente, il recesso della banca dal contratto di apertura di credito è atto recettizio, con la conseguenza che, al fine della produzione degli effetti che da esso derivano, è necessaria la prova del ricevimento della relativa dichiarazione da parte del destinatario della stessa (Cass., sez. I, 22 novembre 2000, n. 15066). Ora, la ricorrente pretende di reputare pattuita una forma convenzionale per il recesso, ma neppure riproduc:e la relativa clausola del contratto, difettando il motivo di specificità e palesandosi, quindi, al riguardo inammissibile. Giova, altresì, precisare, quando pure le modalità del recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente siano indicate nel contratto medesimo - come, nella specie, la lettera raccomandata - la consegna della lettera a mano costituisce una modalità di pari certezza della sua comunicazione, onde nulla osta che alla raccomandata per posta sia sostituita la consegna diretta a mano. Si noti, al riguardo che per la stessa notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, dunque la modalità di ostensione dell'atto più garantista per il codice di rito civile, l'art. 138 c.p.c. pone anzitutto quella a mani proprie («L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto»), reputata quindi del tutto satisfattiva anche per atti di massimo rilievo. L'avvenuta consegna personale della lettera, per definizione, è quindi giunta al destinatario, e la raccomandata «a mano» è certamente un valido equipollente per portare a conoscenza di una parte, in maniera documentata, una determinata missiva, quale mezzo equipollente alla lettera raccomandata postale (cfr. art.1335 c.c.). Infine, il motivo trascura del tutto che, come afferma la sentenza impugnata e la controricorrente, vi fu un secondo sollecito scritto con lettera raccomandata r.r. il 5 settembre 2007. Quanto alla pretesa omessa notificazione del decrei:o ingiuntivo, il motivo è inammissibile, posto che l'istante si è validamente e tempestivamente opposta ad esso: noto essendo che, ove l'intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione (o per caso fortuito o forza maggiore), la sola conseguenza è che egli possa proporre opposizione tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c., ma la ricorrente neppure deduce una simile evenienza. 3.2. - Il secondo motivo è inammissibile. I giudici di merito hanno ritenuto integrata la giusta causa di recesso dal rapporto bancario, per le peculiari circostanze del caso concreto: si tratta di un accertamento di fatto, non ripetibile in questa sede; né ha errato la corte territoriale in punto di diritte, nel ritenere integrata la giusta causa in forza della avvenuta notificazione alla banca dell'avviso, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., relativo al pignoramento immobiliare intrapreso da un creditore chirografario, neppure rilevando che si trattasse di un importo non ingente: al contrario,proprio la incapacità di saldare anche una somma dalla ricorrente reputata modesta poteva integrare i presupposti della giusta causa del recesso. Inconferente è il richiamo all'art. 40, comma 2, t.u.b., non applicato nella specie, non trattandosi di risoluzione del contratto per ritardato pagamento. Inammissibile è il richiamo mero per relationem alle argomentazioni svolte nell'atto di appello circa il tema dell'abuso del diritto, oltretutto senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. 3.3. - Il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico ed incapace di validamente contrastare l'affermazione di genericità degli assunti, contenuta nella sentenza impugnata, per quanto attiene alla solo apoditticamente dedotta violazione delle norme su interessi ultralegali, capitalizzazione e c.m.s. Le stesse allegazioni al riguardo, invero, e le relative istanze di prova, sono state disattese dalla corte territoriale, che ha giudicato le prime formulate in modo "generico" e privo dei necessari elementi di allegazione specifica e prova: questa statuizione non è stata censurata nel rispetto dell'art. 366 c.p.c., onde il motivo è, sul punto, inammissibile. Infine, inammissibile è la censura di non avere comunque la corte del merito disposto una c.t.u. per operare i riconteggi, trattandosi di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento delle risultanze processuali da parte del giudice del merito. 3.4. - Il quarto motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., noto essendo che la scelta di applicare la regola sulla compensazione, totale o parziale, delle spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, con il solo limite di porre interamente a carico della parte vittoriosa Invero, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass. 17 aprile 2019, n. 10685). 3.5. - Le domande di risarcimento del danno e la sollecitazione a disporre c.t.u. sono, infine, palesemente inammissibili in sede di legittimità. 4. - In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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