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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01406/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce del 12 luglio 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 aprile 2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violenza privata, con conseguente revoca delle statuizioni civili; -Considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in vari paragrafi, la ricorrente eccepisce la contraddittorietà interna del provvedimento e l'inconciliabilità della ricostruzione del fatto, operata dal Giudice di merito, rispetto alle prove esistenti nonché la mancata motivazione rafforzata. -Considerato che in data 17 ottobre 2023 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a mezzo del procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; - Rilevato che non può essere accolta la condanna al pagamento delle spese richiesto dagli imputati non ricorrenti attraverso la memoria difensiva che è pervenuta solo in data 17 novembre 2023 a seguito della rinuncia all'impugnazione P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce del 12 luglio 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 aprile 2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violenza privata, con conseguente revoca delle statuizioni civili; -Considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in vari paragrafi, la ricorrente eccepisce la contraddittorietà interna del provvedimento e l'inconciliabilità della ricostruzione del fatto, operata dal Giudice di merito, rispetto alle prove esistenti nonché la mancata motivazione rafforzata. -Considerato che in data 17 ottobre 2023 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a mezzo del procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; - Rilevato che non può essere accolta la condanna al pagamento delle spese richiesto dagli imputati non ricorrenti attraverso la memoria difensiva che è pervenuta solo in data 17 novembre 2023 a seguito della rinuncia all'impugnazione P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 01406/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris