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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09612/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con note scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il • reato di ricettazione di oggetti d'oro.

Si riteneva che lo stesso - socio e collaboratore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - fosse consapevole della provenienza delittuosa dei gioielli rinvenuti presso il "compro oro" dove lavorava.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'ispettore [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, al momento della perquisizione, [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso nella disponibilità agli oggetti trafugati, mentre il ricorrente si trovava nella parte retrostante del negozio "compro oro", divisa da quella anteriore da un vetro ed adibita a laboratorio; pertanto, diversamente da quanto argomentato dalla Corte d'appello, Calzona non sarebbe stato in possesso di beni di provenienza furtiva e sarebbe stato ritenuto responsabile solo perché socio;

2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione non vi sarebbero elementi per qualificare Calzona quale socio di [OSCURATO:PERSONA]; l'agente Cicculli avrebbe, peraltro, dichiarato che non era in grado di riferire se il ricorrente avesse "lavorato" l'oro provento di furto; pertanto non sarebbe stata dimostrata la disponibilità in capo al ricorrente dei beni trafugati;

2.3. violazione di legge (art. 164 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione del motivo di appello con il quale si contestava il fatto che i preziosi oggetto della ricettazione fossero di ingente valore, circostanza che era stata posta a fondamento del diniego di concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato in quanto rileva un difetto di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente, con la prima impugnazione aveva contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il fatto che tale doglianza superi la soglia di ammissibilità consente di ritenere incardinato il rapporto processuale in sede di legittimità e, tenuto conto che mancano elementi che consentano di ritenere ictu ocull fondati gli altri motivi, impone di dichiarare il reato contestato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione (spirato il 27 gennaio 2023).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il giorno 24 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con note scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il • reato di ricettazione di oggetti d'oro. Si riteneva che lo stesso - socio e collaboratore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - fosse consapevole della provenienza delittuosa dei gioielli rinvenuti presso il "compro oro" dove lavorava. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'ispettore [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, al momento della perquisizione, [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso nella disponibilità agli oggetti trafugati, mentre il ricorrente si trovava nella parte retrostante del negozio "compro oro", divisa da quella anteriore da un vetro ed adibita a laboratorio; pertanto, diversamente da quanto argomentato dalla Corte d'appello, Calzona non sarebbe stato in possesso di beni di provenienza furtiva e sarebbe stato ritenuto responsabile solo perché socio; 2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione non vi sarebbero elementi per qualificare Calzona quale socio di [OSCURATO:PERSONA]; l'agente Cicculli avrebbe, peraltro, dichiarato che non era in grado di riferire se il ricorrente avesse "lavorato" l'oro provento di furto; pertanto non sarebbe stata dimostrata la disponibilità in capo al ricorrente dei beni trafugati; 2.3. violazione di legge (art. 164 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione del motivo di appello con il quale si contestava il fatto che i preziosi oggetto della ricettazione fossero di ingente valore, circostanza che era stata posta a fondamento del diniego di concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato in quanto rileva un difetto di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente, con la prima impugnazione aveva contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il fatto che tale doglianza superi la soglia di ammissibilità consente di ritenere incardinato il rapporto processuale in sede di legittimità e, tenuto conto che mancano elementi che consentano di ritenere ictu ocull fondati gli altri motivi, impone di dichiarare il reato contestato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione (spirato il 27 gennaio 2023). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 24 gen
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