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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00816/2023

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12/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25012/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 2666/2021depositata in data 23.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 25012/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania rigettò l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza n. 3112/201 9 della C.T.P. di Caserta, che aveva a sua volta accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad avviso di pagamento notificat o le il 31 .7.201 8 , per il rec u pero di accise indebitamente compensate; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che la motivazione dell’atto impugnato non consentiva di comprendere il ragionamento seguito dall’Agenzia delle Dogane , tanto più che questa a veva mostrato di non condividere del tutto la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate da cui era originata la ripresa; aggiungeva poi che i rilievi della contribuente apparivano fondati; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha resistito; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, per aver la C.T.R. ritenuto che l’atto impositivo fosse privo di motivazione, giacché – ferma la non necessità di dar conto, nell’atto, delle ragioni delrigetto delle osservazioni presentate dal contribuente – l’Ufficio aveva evidenziato, oltre all’incomprensibilità delle stesseosservazioni, che esse non solo riguardavano un accertamento di altra Amministrazione dello Stato, ma anche un accertamento relativo agli anni 2013 e 2014, mentre quello in contestazione concerneva il 2016; 1.2 –il ricorso è inammissibile, sia per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., siaperché non coglie, in parte, la ratio decidendidell’impugnata sentenza; N. 25012/21 R.G. quanto al primo profilo, basti qui osservare che il ricorso - pur a fronte della accertata incomprensibilità dell’iter motivazionale da cui sarebbe affetto l’atto impositivo per cui è processo, per come ritenuto dalla C.T.R.– non ne riporta la motivazione, e neanche un sunto esaustivo, così non consentendo a questa Corte di valutare, sulla base della sola lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura; la ricorrente, inoltre, non censura minimamente la (seppur apodittica) affermazione del giu dice d’appello su lla fondatezza dei rilievi sollevati dalla società contribuentein primo grado, fatti propri dalla C.T.P., sicché – trattandosi di autonoma ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere autonomamentela decisione di rigetto dell’appello doganale– sulla stessa è sceso il giudicato, il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilitàdell’impugnazione; 3.1 - in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, la società contribuente non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .

P .

R . n. 115 /2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v.

Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. dichiarail ricorso inammissibile .

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25012/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 2666/2021depositata in data 23.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 25012/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania rigettò l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza n. 3112/201 9 della C.T.P. di Caserta, che aveva a sua volta accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad avviso di pagamento notificat o le il 31 .7.201 8 , per il rec u pero di accise indebitamente compensate; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che la motivazione dell’atto impugnato non consentiva di comprendere il ragionamento seguito dall’Agenzia delle Dogane , tanto più che questa a veva mostrato di non condividere del tutto la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate da cui era originata la ripresa; aggiungeva poi che i rilievi della contribuente apparivano fondati; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha resistito; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, per aver la C.T.R. ritenuto che l’atto impositivo fosse privo di motivazione, giacché – ferma la non necessità di dar conto, nell’atto, delle ragioni delrigetto delle osservazioni presentate dal contribuente – l’Ufficio aveva evidenziato, oltre all’incomprensibilità delle stesseosservazioni, che esse non solo riguardavano un accertamento di altra Amministrazione dello Stato, ma anche un accertamento relativo agli anni 2013 e 2014, mentre quello in contestazione concerneva il 2016; 1.2 –il ricorso è inammissibile, sia per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., siaperché non coglie, in parte, la ratio decidendidell’impugnata sentenza; N. 25012/21 R.G. quanto al primo profilo, basti qui osservare che il ricorso - pur a fronte della accertata incomprensibilità dell’iter motivazionale da cui sarebbe affetto l’atto impositivo per cui è processo, per come ritenuto dalla C.T.R.– non ne riporta la motivazione, e neanche un sunto esaustivo, così non consentendo a questa Corte di valutare, sulla base della sola lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura; la ricorrente, inoltre, non censura minimamente la (seppur apodittica) affermazione del giu dice d’appello su lla fondatezza dei rilievi sollevati dalla società contribuentein primo grado, fatti propri dalla C.T.P., sicché – trattandosi di autonoma ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere autonomamentela decisione di rigetto dell’appello doganale– sulla stessa è sceso il giudicato, il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilitàdell’impugnazione; 3.1 - in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, la società contribuente non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115 /2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. dichiarail ricorso inammissibile . Roma
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