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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21340/2022

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te ORDINANZA (N7C'9,L)(k57-,3kn . sul ricorso 2884/2019 proposto da: C.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ) il 2 giugno 1947, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 62, in forza di procura speciale estesa in calce ai ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] III di Roma; - intimata - - avverso il diniego alla definizione agevolata della controversia; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. La C.P.S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva, avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria reso dall'Agenzia delle Entrate, ricorso ex art. 6, comma 12, di. 219/2018, davanti a questa Corte, presso la quale pende il giudizio nr. 2884/2019 avente ad oggetto la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di somme, originariamente avanzate con l'atto di recupero crediti per incrementi occupazionali, oggetto di impugnazione da parte del contribuente, dalla quale era scaturito il giudizio conclusosi con provvedimento di estinzione per mancata riassunzione del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio.

Si sostiene che con l'impugnazione dell'estratto del ruolo sono stati dedotti vizi che non investono esclusivamente la cartella di pagamento, ma riguardano l'intero rapporto tributario e, quindi, anche il prodromico avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore nel senso di disporre la rimessione della causa alla V Sezione, dinanzi alla quale è pendente il giudizio avente ad oggetto l'impugnativa, proposta dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, in accoglimento dell'impugnazione proposta, ha statuito, tra l'altro, la nullità della iscrizione a ruolo per mancanza dell'atto ad essa prodromico.

Ritenuto in diritto Nella fattispecie in esame, l'atto impositivo prodromico è stato impugnato dalla contribuente e il conseguente processo si è estinto in conseguenza della mancata riassunzione presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza nr. 2650/2012, depositata il 22/2/2012, che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio.

A seguito del consolidamento dell'accertamento, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione al ruolo del tributo.

La presente domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. dalla

I. n. 136/2018) è stata Formulata dalla contribuente in pendenza della controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, della quale la medesima asserisce esserne venuta a conoscenza non con la notifica, ma con la richiesta di esame dell'estratto del ruolo, riferito al prodromico atto di recupero crediti per incrementi occupazionali.

Sussistono evidenti ragioni di connessione tra l'impugnazione del diniego opposto alla domanda di definizione agevolata e la controversia principale già pendente dinanzi alla V Sezione civile, ragion per cui anche il presente procedimento incidentale va rimesso a quest'ultima.

P.Q.M.

La Corte rimette il presente procedimento alla V Sezione, dinanzi alla quale già pende il giudizio principale contraddistinto dal n. 2884/2019 rg.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA (N7C'9,L)(k57-,3kn . sul ricorso 2884/2019 proposto da: C.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ) il 2 giugno 1947, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 62, in forza di procura speciale estesa in calce ai ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] III di Roma; - intimata - - avverso il diniego alla definizione agevolata della controversia; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. La C.P.S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva, avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria reso dall'Agenzia delle Entrate, ricorso ex art. 6, comma 12, di. 219/2018, davanti a questa Corte, presso la quale pende il giudizio nr. 2884/2019 avente ad oggetto la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di somme, originariamente avanzate con l'atto di recupero crediti per incrementi occupazionali, oggetto di impugnazione da parte del contribuente, dalla quale era scaturito il giudizio conclusosi con provvedimento di estinzione per mancata riassunzione del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio. Si sostiene che con l'impugnazione dell'estratto del ruolo sono stati dedotti vizi che non investono esclusivamente la cartella di pagamento, ma riguardano l'intero rapporto tributario e, quindi, anche il prodromico avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore nel senso di disporre la rimessione della causa alla V Sezione, dinanzi alla quale è pendente il giudizio avente ad oggetto l'impugnativa, proposta dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, in accoglimento dell'impugnazione proposta, ha statuito, tra l'altro, la nullità della iscrizione a ruolo per mancanza dell'atto ad essa prodromico. Ritenuto in diritto Nella fattispecie in esame, l'atto impositivo prodromico è stato impugnato dalla contribuente e il conseguente processo si è estinto in conseguenza della mancata riassunzione presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza nr. 2650/2012, depositata il 22/2/2012, che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio. A seguito del consolidamento dell'accertamento, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione al ruolo del tributo. La presente domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. dalla I. n. 136/2018) è stata Formulata dalla contribuente in pendenza della controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, della quale la medesima asserisce esserne venuta a conoscenza non con la notifica, ma con la richiesta di esame dell'estratto del ruolo, riferito al prodromico atto di recupero crediti per incrementi occupazionali. Sussistono evidenti ragioni di connessione tra l'impugnazione del diniego opposto alla domanda di definizione agevolata e la controversia principale già pendente dinanzi alla V Sezione civile, ragion per cui anche il presente procedimento incidentale va rimesso a quest'ultima. P.Q.M. La Corte rimette il presente procedimento alla V Sezione, dinanzi alla quale già pende il giudizio principale contraddistinto dal n. 2884/2019 rg. Così deciso in Roma
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