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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 settembre 2022

Cassazione n. 33206/2022

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SAVIO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 31S66 A569F), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 24 settembre 2022, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciato su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via degli Scialoja, n. 6; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 627/2017 (pubblicata il 3 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N.29285/17 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 17 luglio 2012, il [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 102.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, fondato su tre fatture riferite all’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di successivi lavori di riempimento dell’ambito del piano di lottizzazione 6 di un terreno di proprietà della Savio, sito in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione contro il reso provvedimento monitorio, chiedendo il rigetto dell’avversa pretesa creditoria e formulando domanda riconvenzionale diretta all’ottenimento del risarcimento dei danni, da determinarsi in corso di causa, per il prospettato inadempimento del [OSCURATO:SOCIETA] ingiungente, procedendosi –ove fosse stato accertato un credito in favore di quest’ultimo – alla compensazione tra i due crediti.

Costituitosi l’opposto [OSCURATO:SOCIETA], l’adito Tribunale, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, con sentenza n. 75/2015, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Savio al pagamento, in favore del citato [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 84.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo; condannava, altresì, lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della Savio dell’importo di euro 86.490,00, oltre interessi e, in applicazione dell’art. 1243 c.c., compensava i reciproci crediti, condannando il [OSCURATO:SOCIETA] a versare alla Savio la differenza di euro 2.490,00, oltre accessori.

2. Decidendo sull’appello interposto dal [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 627/2017 (pubblicata il 3 maggio 2017), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava la citata Savio al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 84.000,00, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento dell’adottata pronuncia, l’indicata Corte rilevava, in via preliminare, che risultavano sufficientemente soddisfatti i requisiti di ammissibilità dell’atto di appello previsti dall’art. 342 c.p.c. .

Affermava, altresì, che la domanda prospettata dall’opponente Savio come riconvenzionale integrava, in effetti, un’eccezione riconvenzionale, e, pertanto, doveva trovare accoglimento la censura formulata dall’appellante con riferimento al fatto che il Tribunale, dopo aver liquidato il credito in misura maggiore rispetto a quello del [OSCURATO:SOCIETA], aveva condannato l’opposto a pagare quanto residuato dalla compensazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1243, secondo comma, c.c., per la compensazione giudiziale, superando i limiti compensatori entro i quali era ammessa l’eccezione riconvenzionale.

La Corte di secondo grado accoglieva, poi, il secondo motivo di appello con cui l’appellante aveva denunciato l’erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di prime cure in ordine al suo ritenuto inadempimento, ravvisando, a tal proposito, l’irrilevanza della stipula di un precedente contratto preliminare intercorso tra la Savio ed un terzo per la compravendita di uno dei lotti del suo terreno.

Riteneva, in particolare, la Corte bresciana che – in virtù dell’esito delle complessive risultanze istruttorie - non poteva ritenersi ingiustificata l’interruzione dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la quale aveva eseguito opere per un valore ingente senza ricevere alcun pagamento; né appariva condivisibile, secondo la citata Corte, il percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale nel ritenere la sussistenza di un nesso causale tra il mancato completamento dei lavori alla data 31 marzo 2009 e l’evento lesivo asseritamente legittimante il risarcimento dei danni a favore della Savio per quanto pagato al Capelli (quale promissario acquirente) a causa dell’azione arbitrale dallo stesso intrapresa a seguito del recesso dal su richiamato contratto preliminare, al quale la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era rimasta del tutto estranea.

Pertanto, la circostanza in base alla quale la Savio avrebbe sottoscritto il preliminare con il Capelli facendo affidamento sulla conclusione dei lavori da parte dell’appaltatrice appariva priva di effettiva rilevanza e certamente non sufficiente a far ricadere sull’appaltatrice le conseguenze risarcitorie.

Il giudice di secondo grado concludeva, pertanto, che non sussisteva alcun inadempimento imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., da cui sarebbe potuta derivare la sussistenza di un danno risarcibile, quantificato dal giudice di primo grado di euro 86.490,00, disponendo, per l’effetto, la compensazione, ex art. 1243 c.c., tra quanto dovuto dalla Savio al [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (nella misura di euro 84.000,00) e quanto dovuto dal [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] alla stessa Savio (per l’appunto nella misura di euro 86.490,00), avendo, così, provveduto erroneamente alla condanna del citato [OSCURATO:SOCIETA] a versare alla Savio la somma di euro 2.490,00.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 c.p.c. –la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., con specifico riguardo alrilievo, da considerarsi a suo avviso erroneo, effettuato dalla Corte di Appello di Brescia con riferimento al ritenuto sufficiente soddisfacimento, con l’atto di citazione in appello del [OSCURATO:PERSONA], dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione previsti dall’art. 342 c.p.c. .

2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1665 c.c., con specifico riguardo al rilievo, anch’esso da considerarsi – secondo il suo avviso -effettuato erroneamente dalla Corte di Appello di Brescia, in ordine alla rilevata “sufficiente’’ prova della ricostruzione dei fatti come prospettati dal [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. .

3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, c.p.c. –la violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 c.c., 1218 c.c. e 1223 c.c., con specifico riferimento all’assunto erroneo rilievo del preteso insussistente inadempimento in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. .

4. Con la quarta censura, la ricorrente ha denunciato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., in relazione alla quantificazione del danno patito da essa ricorrente per l’inadempimento ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. .

5. Con il quinto ed ultimo mezzo, la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla sua ritenuta ingiustificata condanna totale alle spese per entrambi i gradi del giudizio.

6. Rileva il collegio che il primo motivo (ancorché autosufficiente, risultando puntualmente riportati i motivi di appello del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) deve essere rigettato perché la Corte bresciana ha correttamente ritenuto che l’atto di citazione in appello era da considerarsi specifico sulla scorta del suo contenuto, con il quale risultavano idoneamente indicate le parti dell’impugnata sentenza di primo grado e le contestazioni mosse avverso la stessa circa la ricostruzione dei fatti, le valutazioni conseguenti operate e la prospettazione degli argomenti sottesi alla sollecitazione per l’adozione di una soluzione giuridica diversa dalla decisione di prime cure.

In tal senso, erano stati certamente soddisfatti i requisiti imposti dall’art. 342 c.p.c., anche sulla scorta dei principi statuiti dalla giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, le Sezioni unite (con la sentenza n. 27199/2017) hanno stabilito che l’art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che - al fine di non incorrere nella sanzione di inammissibilità - il ricorso debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v., di seguito, Cass. n. 13535/2018).

A tali requisiti si era, perciò, adeguatamente conformata la struttura dell’atto di appello dell’odierna controricorrente.

7. La seconda censura è inammissibile perché, sotto forma di un’asserita violazione dell’art. 2697 c.c. (con riferimento all’art.1665 c.c.), la ricorrente contesta, in effetti, il complesso delle valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello nell’apprezzamento della ricostruzione dei fatti e delle correlate emergenze probatorie, attività incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome la motivazione adottata a sostegno dell’impugnata sentenza risulta adeguatamente svolta, con la conseguente inammissibilità della prospettazione della Savio diretta ad ottenere un diverso esito rispetto alla soluzione adottata dalla Corte di appello.

8. Il terzo e il quarto motivo sono esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi.

Essi sono inammissibili (e, in ogni caso, privi di fondamento) perché, ancora una volta, investono le valutazioni di merito compiute dal giudice di appello (senza che sia stato denunciato alcun omesso esame di fatti ipoteticamente decisivi).

Invero, la ricorrente prospetta – in sostanza - una diversa ricostruzione dei fatti che è inammissibile in questa sede, avendo la Corte di appello – sulla base degli specifici fatti accertati (con riguardo alla puntuale articolazione dedotta con il secondo motivo di appello: v. pagg. 9-11 dell’impugnata sentenza) - compiutamente motivato sull’esclusione della sussistenza di un inadempimento in capo all’appaltatrice, sia in ordine alla giustificazione dell’interruzione dei lavori da parte della stessa, sia con riferimento all’insussistenza di un nesso causale tra il mancato completamento degli stessi e l’evento lesivo che avrebbe potuto legittimare una pronuncia di risarcimento del danno in favore della Savio, da ricondursi ad un rapporto esterno tra quest’ultima ed un terzo non influente direttamente sul contratto di appalto, solo in relazione al quale si sarebbero dovuti valutare esclusivamente i reciproci adempimenti o inadempimenti della stessa Savio e della società [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che la Corte di secondo grado – oltre a sottolineare che per il completamento dei lavori era stata pattuita una proroga (sulla base della stessa deposizione testimoniale del figlio della Savio) –ha argomentatamente ritenuto che la circostanza dell’avvenuta stipula di un preliminare di vendita (riferibile ad una vicenda oggettivamente indipendente ed esterna rispetto all’appalto concluso con la società [OSCURATO:PERSONA]) con il Capelli (facendo affidamento sulla conclusione dei lavori da parte dell’appaltatrice) non aveva avuto alcuna incidenza sullo svolgimento del contratto di appalto concluso con la società [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso – sulla scorta delle prove raccolte – che era stata la Savio ad assumersi il rischio derivante dall’essersi impegnata a vendere un lotto urbanizzato del suo terreno ad un terzo, stabilendo al riguardo un termine per l’adempimento anteriore rispetto al prevedibile completamento dei lavori commissionati e all’ultimazione delle opere di urbanizzazione.

Da ciò – ovvero sulla base di una valutazione di merito compiutamente giustificata sul piano motivazionale - discende la legittimità della ritenuta esclusione, da parte della Corte territoriale, di un inadempimento in capo alla società appaltatrice tale da comportare una sua responsabilità risarcitoria, con il venir meno, quindi, di un presupposto essenziale per operare la compensazione giudiziale dei (potenziali) reciproci crediti.

Da tanto consegue il superamento dell’esame delle ragioni dedotte con la quarta censura, presupponente proprio il riconoscimento di un credito risarcitorio in favore della Savio, invece accertato come insussistente per effetto del difetto delle relative condizioni legittimatrici.

9. Il quinto ed ultimo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha legittimamente applicato il criterio dell’art. 91 c.p.c. ai fini della regolamentazione finale delle spese, risultando irrilevante le posizioni delle parti scaturite dall’opposizione a decreto ingiuntivo e dal ridimensionamento di quanto preteso dall’odierna controricorrente, dovendosi valorizzare il “petitum” così come poi successivamente circoscritto e su cui poi è intervenuta la sentenza di primo grado, in relazione alla quale è stato successivamente incentrato il giudizio di appello, all’esito del quale l’odierna ricorrente è risultata totalmente soccombente.

Del resto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 11423/2016 e, da ultimo, Cass. n. 27056/2021) quello secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata qualora il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione).

10. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SAVIO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 31S66 A569F), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 24 settembre 2022, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciato su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via degli Scialoja, n. 6; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 627/2017 (pubblicata il 3 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N.29285/17 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 17 luglio 2012, il [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 102.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, fondato su tre fatture riferite all’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di successivi lavori di riempimento dell’ambito del piano di lottizzazione 6 di un terreno di proprietà della Savio, sito in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione contro il reso provvedimento monitorio, chiedendo il rigetto dell’avversa pretesa creditoria e formulando domanda riconvenzionale diretta all’ottenimento del risarcimento dei danni, da determinarsi in corso di causa, per il prospettato inadempimento del [OSCURATO:SOCIETA] ingiungente, procedendosi –ove fosse stato accertato un credito in favore di quest’ultimo – alla compensazione tra i due crediti. Costituitosi l’opposto [OSCURATO:SOCIETA], l’adito Tribunale, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, con sentenza n. 75/2015, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Savio al pagamento, in favore del citato [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 84.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo; condannava, altresì, lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della Savio dell’importo di euro 86.490,00, oltre interessi e, in applicazione dell’art. 1243 c.c., compensava i reciproci crediti, condannando il [OSCURATO:SOCIETA] a versare alla Savio la differenza di euro 2.490,00, oltre accessori. 2. Decidendo sull’appello interposto dal [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 627/2017 (pubblicata il 3 maggio 2017), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava la citata Savio al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 84.000,00, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A fondamento dell’adottata pronuncia, l’indicata Corte rilevava, in via preliminare, che risultavano sufficientemente soddisfatti i requisiti di ammissibilità dell’atto di appello previsti dall’art. 342 c.p.c. . Affermava, altresì, che la domanda prospettata dall’opponente Savio come riconvenzionale integrava, in effetti, un’eccezione riconvenzionale, e, pertanto, doveva trovare accoglimento la censura formulata dall’appellante con riferimento al fatto che il Tribunale, dopo aver liquidato il credito in misura maggiore rispetto a quello del [OSCURATO:SOCIETA], aveva condannato l’opposto a pagare quanto residuato dalla compensazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1243, secondo comma, c.c., per la compensazione giudiziale, superando i limiti compensatori entro i quali era ammessa l’eccezione riconvenzionale. La Corte di secondo grado accoglieva, poi, il secondo motivo di appello con cui l’appellante aveva denunciato l’erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di prime cure in ordine al suo ritenuto inadempimento, ravvisando, a tal proposito, l’irrilevanza della stipula di un precedente contratto preliminare intercorso tra la Savio ed un terzo per la compravendita di uno dei lotti del suo terreno. Riteneva, in particolare, la Corte bresciana che – in virtù dell’esito delle complessive risultanze istruttorie - non poteva ritenersi ingiustificata l’interruzione dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la quale aveva eseguito opere per un valore ingente senza ricevere alcun pagamento; né appariva condivisibile, secondo la citata Corte, il percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale nel ritenere la sussistenza di un nesso causale tra il mancato completamento dei lavori alla data 31 marzo 2009 e l’evento lesivo asseritamente legittimante il risarcimento dei danni a favore della Savio per quanto pagato al Capelli (quale promissario acquirente) a causa dell’azione arbitrale dallo stesso intrapresa a seguito del recesso dal su richiamato contratto preliminare, al quale la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era rimasta del tutto estranea. Pertanto, la circostanza in base alla quale la Savio avrebbe sottoscritto il preliminare con il Capelli facendo affidamento sulla conclusione dei lavori da parte dell’appaltatrice appariva priva di effettiva rilevanza e certamente non sufficiente a far ricadere sull’appaltatrice le conseguenze risarcitorie. Il giudice di secondo grado concludeva, pertanto, che non sussisteva alcun inadempimento imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., da cui sarebbe potuta derivare la sussistenza di un danno risarcibile, quantificato dal giudice di primo grado di euro 86.490,00, disponendo, per l’effetto, la compensazione, ex art. 1243 c.c., tra quanto dovuto dalla Savio al [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (nella misura di euro 84.000,00) e quanto dovuto dal [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] alla stessa Savio (per l’appunto nella misura di euro 86.490,00), avendo, così, provveduto erroneamente alla condanna del citato [OSCURATO:SOCIETA] a versare alla Savio la somma di euro 2.490,00. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 c.p.c. –la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., con specifico riguardo alrilievo, da considerarsi a suo avviso erroneo, effettuato dalla Corte di Appello di Brescia con riferimento al ritenuto sufficiente soddisfacimento, con l’atto di citazione in appello del [OSCURATO:PERSONA], dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione previsti dall’art. 342 c.p.c. . 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1665 c.c., con specifico riguardo al rilievo, anch’esso da considerarsi – secondo il suo avviso -effettuato erroneamente dalla Corte di Appello di Brescia, in ordine alla rilevata “sufficiente’’ prova della ricostruzione dei fatti come prospettati dal [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. . 3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, c.p.c. –la violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 c.c., 1218 c.c. e 1223 c.c., con specifico riferimento all’assunto erroneo rilievo del preteso insussistente inadempimento in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. . 4. Con la quarta censura, la ricorrente ha denunciato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., in relazione alla quantificazione del danno patito da essa ricorrente per l’inadempimento ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. . 5. Con il quinto ed ultimo mezzo, la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla sua ritenuta ingiustificata condanna totale alle spese per entrambi i gradi del giudizio. 6. Rileva il collegio che il primo motivo (ancorché autosufficiente, risultando puntualmente riportati i motivi di appello del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) deve essere rigettato perché la Corte bresciana ha correttamente ritenuto che l’atto di citazione in appello era da considerarsi specifico sulla scorta del suo contenuto, con il quale risultavano idoneamente indicate le parti dell’impugnata sentenza di primo grado e le contestazioni mosse avverso la stessa circa la ricostruzione dei fatti, le valutazioni conseguenti operate e la prospettazione degli argomenti sottesi alla sollecitazione per l’adozione di una soluzione giuridica diversa dalla decisione di prime cure. In tal senso, erano stati certamente soddisfatti i requisiti imposti dall’art. 342 c.p.c., anche sulla scorta dei principi statuiti dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, le Sezioni unite (con la sentenza n. 27199/2017) hanno stabilito che l’art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che - al fine di non incorrere nella sanzione di inammissibilità - il ricorso debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v., di seguito, Cass. n. 13535/2018). A tali requisiti si era, perciò, adeguatamente conformata la struttura dell’atto di appello dell’odierna controricorrente. 7. La seconda censura è inammissibile perché, sotto forma di un’asserita violazione dell’art. 2697 c.c. (con riferimento all’art.1665 c.c.), la ricorrente contesta, in effetti, il complesso delle valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello nell’apprezzamento della ricostruzione dei fatti e delle correlate emergenze probatorie, attività incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome la motivazione adottata a sostegno dell’impugnata sentenza risulta adeguatamente svolta, con la conseguente inammissibilità della prospettazione della Savio diretta ad ottenere un diverso esito rispetto alla soluzione adottata dalla Corte di appello. 8. Il terzo e il quarto motivo sono esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi. Essi sono inammissibili (e, in ogni caso, privi di fondamento) perché, ancora una volta, investono le valutazioni di merito compiute dal giudice di appello (senza che sia stato denunciato alcun omesso esame di fatti ipoteticamente decisivi). Invero, la ricorrente prospetta – in sostanza - una diversa ricostruzione dei fatti che è inammissibile in questa sede, avendo la Corte di appello – sulla base degli specifici fatti accertati (con riguardo alla puntuale articolazione dedotta con il secondo motivo di appello: v. pagg. 9-11 dell’impugnata sentenza) - compiutamente motivato sull’esclusione della sussistenza di un inadempimento in capo all’appaltatrice, sia in ordine alla giustificazione dell’interruzione dei lavori da parte della stessa, sia con riferimento all’insussistenza di un nesso causale tra il mancato completamento degli stessi e l’evento lesivo che avrebbe potuto legittimare una pronuncia di risarcimento del danno in favore della Savio, da ricondursi ad un rapporto esterno tra quest’ultima ed un terzo non influente direttamente sul contratto di appalto, solo in relazione al quale si sarebbero dovuti valutare esclusivamente i reciproci adempimenti o inadempimenti della stessa Savio e della società [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la Corte di secondo grado – oltre a sottolineare che per il completamento dei lavori era stata pattuita una proroga (sulla base della stessa deposizione testimoniale del figlio della Savio) –ha argomentatamente ritenuto che la circostanza dell’avvenuta stipula di un preliminare di vendita (riferibile ad una vicenda oggettivamente indipendente ed esterna rispetto all’appalto concluso con la società [OSCURATO:PERSONA]) con il Capelli (facendo affidamento sulla conclusione dei lavori da parte dell’appaltatrice) non aveva avuto alcuna incidenza sullo svolgimento del contratto di appalto concluso con la società [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso – sulla scorta delle prove raccolte – che era stata la Savio ad assumersi il rischio derivante dall’essersi impegnata a vendere un lotto urbanizzato del suo terreno ad un terzo, stabilendo al riguardo un termine per l’adempimento anteriore rispetto al prevedibile completamento dei lavori commissionati e all’ultimazione delle opere di urbanizzazione. Da ciò – ovvero sulla base di una valutazione di merito compiutamente giustificata sul piano motivazionale - discende la legittimità della ritenuta esclusione, da parte della Corte territoriale, di un inadempimento in capo alla società appaltatrice tale da comportare una sua responsabilità risarcitoria, con il venir meno, quindi, di un presupposto essenziale per operare la compensazione giudiziale dei (potenziali) reciproci crediti. Da tanto consegue il superamento dell’esame delle ragioni dedotte con la quarta censura, presupponente proprio il riconoscimento di un credito risarcitorio in favore della Savio, invece accertato come insussistente per effetto del difetto delle relative condizioni legittimatrici. 9. Il quinto ed ultimo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha legittimamente applicato il criterio dell’art. 91 c.p.c. ai fini della regolamentazione finale delle spese, risultando irrilevante le posizioni delle parti scaturite dall’opposizione a decreto ingiuntivo e dal ridimensionamento di quanto preteso dall’odierna controricorrente, dovendosi valorizzare il “petitum” così come poi successivamente circoscritto e su cui poi è intervenuta la sentenza di primo grado, in relazione alla quale è stato successivamente incentrato il giudizio di appello, all’esito del quale l’odierna ricorrente è risultata totalmente soccombente. Del resto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 11423/2016 e, da ultimo, Cass. n. 27056/2021) quello secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata qualora il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione). 10. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bi
Decreto Cassazione n. 33206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris