CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 34943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053YA9Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 ottobre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 6 aprile 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di furto aggravato ed estorsione aggravata, ha revocato la misura di sicurezza dell'espulsione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'individuazione dell'imputato quale autore delle condotte contestate, tende a prefigurare, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno già evidenziato la veridicità e la genuinità della ricostruzione della vicenda e dell'identificazione dell'imputato fornita dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti nonché l'irrilevanza delle incongruenze emerse in dibattimento in considerazione del fatto che, l'identificazione effettuata dalla p.o. risulta avallata da molteplici elementi, tra cui l'ammissione, dello stesso imputato di aver accompagnato la p.o. al bancomat, mentre le incertezze inerenti l'aspetto fisico dei responsabili trovano giustificazione nel notevole lasso di tempo trascorso dall'accaduto (pagg. 4-5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie, in cui il giudice ha rilevato «l'assenza di circostanze di segno positivo» ed «un precedente del tutto analogo (furto di cellulare seguito sa richiesta estorsiva)» quali condizioni ostative alla concessione del beneficio de quo (pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in