Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26071/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeCinque-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8251/2023depositata il 20/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 2019, [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma,l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], formulando nei suoi confronti le seguentidomande: accertarsi che l’immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9-11,Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026era stato acquistato, ristrutturato ed arredato esclusivamente con denarodell’attore e, per l’effetto, dichiararsi che lo stesso era di sua proprietà,ovvero trasferirne al medesimo la proprietà, con condanna dellaconvenuta alla restituzione del bene; accertarsi che gli arredi dell’immobilein questione erano di proprietà dell’attore e, per l’effetto, condannarsi laconvenuta alla relativa restituzione; condannarsi la convenuta alpagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile; in via subordinata,accertarsi il diritto dell’attore di ottenere da controparte il rimborso dellasomma da lui corrisposta per l’acquisto dell’immobile -oltre rivalutazionemonetaria e interessi-, oltre a quello delle spese sostenute per la suaristrutturazione e degli importi versati per le spese condominiali e leimposte; in via ulteriormente subordinata, condannarsi la convenuta alpagamento di un’indennità ex art. 2041 c.c.Nella resistenza della convenuta, il Tribunale rigettò la domanda econdannò l’attore al pagamento delle spese processuali.2.

A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diAgata Caputo, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8251/2023pubblicata il 20.12.2023, ha rigettato l’appello e ha condannatol’appellante alla rifusione delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha rigettato il secondo motivo di appello, con cui erastata censurata la qualificazione giuridica, da parte del giudice di primogrado, della domanda come di accertamento dell’interposizione fittizia dipersona anziché come di intestazione fiduciaria del bene, osservando che,anche a voler accedere alla tesi prospettata dall’appellante, non risultavaprovato il dedotto negozio fiduciario, in quanto la prova per testi offerta asupporto della domanda era inammissibile, riguardando patti aggiunti ocontrari al contenuto del titolo di acquisto dell’immobile.

Il giudice delmerito, poi, ha ritenuto le prove documentali acquisite agli atti inidonee adimostrare non soltanto il patto fiduciario con l’obbligo di retrocessione delNumero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026bene, ma finanche il pagamento del bene da parte dell’appellante.

Inparticolare, in senso contrario all’assunto della parte, andava ancheconsiderato che, in sede di divorzio, le parti avevano dichiarato “di nonaver più nulla a pretendere l’uno dall’altra a nessun titolo e/o ragione” inrelazione ai loro rapporti patrimoniali, oltre che personali, senza formularealcun tipo di riserva, con implicita rinuncia anche ai crediti oggetto delpresente giudizio.

Sono state, infine, considerate del tutto nuove edinammissibili, oltre che irrilevanti, le argomentazioni dell’appellante, svoltesolo in comparsa conclusionale in ordine alla contraddittorietàdell’eccezione di usucapione formulata dall’appellata.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 2721 c.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Il ricorrente, in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte incui è stata condivisa la qualificazione della domanda principale come diaccertamento dell’interposizione fittizia di persona e sostiene che, potendoil patto di intestazione fiduciaria essere provato anche per testi,erroneamente sarebbero state rigettate le prove dichiarative aventi adoggetto la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto, laristrutturazione e l’arredamento del bene e l’estraneità della moglie allagestione di tali aspetti, circostanze che, a dire della parte, sarebberogiustificabili solo con l’esistenza di un patto fiduciario.Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Al riguardo, in primo luogo, deve rilevarsi che la Corte d’appello, nelrigettare il secondo motivo di appello, con cui era stata denunciata la«erronea qualificazione giuridica della domanda principale come relativa asimulazione (recte interposizione fittizia), invece che come avente adoggetto il proprio diritto alla restituzione dell’immobile» (cfr.: sentenzaimpugnata, a pag. 3), ha mostrato di condividere l’interpretazione delladomanda già effettuata dal giudice di primo grado.Tale interpretazione, costituente autonoma ratio decidendi della mancataammissione delle prove testimoniali, è attività riservata al giudice dimerito ed è sindacabile solo: a) ove ridondi in un vizio di nullitàprocessuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dalparadigma della norma processuale violata che deve essere dedotto comevizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comportiun vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se lainesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizioprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essereprospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero laomessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, inrelazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 30770/2023).In concreto, con il motivo in esame, il ricorrente, anziché sollevare una opiù questioni di cui innanzi, incentra la sua difesa sul diverso tema dellaprova del patto fiduciario, dando per scontata l’esattezza dellaNumero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026qualificazione dallo stesso sostenuta, senza fornire specifiche indicazioni alriguardo.In particolare, non risultano precisate dalla parte le ragioni per cuil’interpretazione della domanda dovrebbe essere considerata erronea, néè stato specificato il ‘quando’ e il ‘come’ siano stati allegati nel giudizio dimerito la sussistenza di un patto fiduciario ed il relativo contenuto, comecausa petendi della domanda (sul punto, si rileva che nel controricorso, apag. 5, si è negato che la questione fosse mai stata dedotta in tutto ilcorso del giudizio di primo grado).Ciò determina già di per sé l’inammissibilità del motivo, nella parte in cuiesso, presupponendo un’interpretazione diversa da quella fatta propria dalgiudice del merito, non intercetta la ratio decidendi della sentenzaimpugnata (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024).Infatti, la censura della parte, ancor prima di riguardare le questioni dicarattere probatorio, avrebbe dovuto concernere, in radice, l’esattezzadell’interpretazione della domanda da parte del giudice del merito.Sul piano della prova, in ogni caso, va ulteriormente rilevato che, se da unlato è vero che per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che siinnesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante,non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di attomeramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assettodi interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio (cfr.: Cass.n. 6811/2025; Cass., Sez.

Un., n. 6459/2020), da un altro lato, ciò nongiova in concreto al ricorrente.Infatti, a quanto rilevato innanzi deve aggiungersi che, qualora con ilricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezziistruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito didare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente hal'onere non soltanto di indicare specificamente i mezzi istruttori,Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, ma anchedi dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omessoaccoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che lapronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire algiudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr.: Cass. n.23194/2017; Cass. n. 4178/2007).Ebbene, il ricorrente, a pag. 12 del ricorso, ha indicato le istanzeistruttorie (prove per interrogatorio formale e per testi) di cui lamenta lamancata ammissione, istanze aventi ad oggetto, in sostanza, laprovenienza della provvista utilizzata per l’acquisto, la ristrutturazione el’arredamento dell’immobile oggetto di causa, nonché la pretesa estraneitàdella controparte rispetto alle decisioni circa la gestione del bene.Trattasi, tuttavia, di circostanze di cui non è dimostrato il caratteredirimente ai fini della decisione, risultando le stesse, al contrario,astrattamente compatibili con la tesi dell’intestazione meramente fittiziadell’immobile.

Il ricorrente sostiene che tali circostanze siano giustificabilisolo con l’esistenza di un patto fiduciario tra le parti, ma non spiega leragioni del suo assunto.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 2721c.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazionesolamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia.Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbemeramente apparente nella parte relativa al rigetto dell’istanza diriapertura dell’istruttoria, negata dal Tribunale.

Inoltre, la Corte di meritoavrebbe errato sia nel ritenere che la prova relativa alla sussistenza di unrapporto fiduciario debba essere necessariamente documentale, sia nelvalutare l’idoneità ai fini della prova della documentazione acquisita aglistate contestate dalla controparte.Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Il motivo è infondato.Quanto al preteso vizio di motivazione apparente, deve rilevarsi che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacatodi legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez.

Un.,n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022).

In particolare, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).

La motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento (cfr.: Cass. n.1986/2025).Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Tale vizio non è riscontrabile nella fattispecie, avendo la Corte d’appelloreso intelligibile il percorso logico compiuto ai fini della decisione, e ciòben al di là del c.d. minimo costituzionale.Per quanto concerne, poi, la censura relativa all’omesso esame di un fattodecisivo, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).In concreto, tali indicazioni mancano nel ricorso, non avendo la parteidentificato un preciso fatto storico (salvo il contratto preliminare, chetuttavia, è stato espressamente menzionato a pag. 3 della sentenzaimpugnata, e dunque considerato ai fini della decisione) il cui esamesarebbe stato, in tesi, omesso dal giudice del merito, né specificato gliulteriori elementi di cui innanzi.Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Per quanto riguarda, infine, la critica rivolta alla valutazione delle prove daparte della Corte territoriale, essa è inammissibile nella presente sede.Infatti, l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte dicassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al qualesoltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, inproposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza,scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in sensoconforme, si vedano anche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006;Cass. n. 27168/2006; Cass. n. 4500/2007).

Deve dunque ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme (cfr.: Cass. n. 10927/2024).3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza inrelazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., per violazione dell’art.112 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazionesolamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, al pari del giudice di primogrado, non abbia preso in considerazione la domanda di accertamentodell’usucapione formulata dalla convenuta in via preliminare, domandaavente valore confessorio, e sostiene l’erroneità dell’affermazione,contenuta nella sentenza impugnata e costituente motivazione soltantoapparente, secondo cui le argomentazioni svolte sul punto dall’appellantein comparsa conclusionale sarebbero state del tutto nuove edinammissibili in sede di gravame, oltre che irrilevanti.Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Il motivo è infondato.In proposito, va in primo luogo precisato che la richiesta di accertamentodell’usucapione formulata dall’odierna controricorrente costituiva, al paridella questione della prescrizione, oggetto non già di una domanda, bensìdi un’eccezione, essendo stata essa formulata al solo fine di pervenire aduna declaratoria di «inammissibilità dell’azione intentata dal signor PaoloPertanto, essendo state rigettate le domande dell’attore per altre ragioniassorbenti relative alla prova stessa dell’interposizione fittizia, l’esamedell’eccezione in questione era divenuto superfluo e non sono pertantoravvisabili in concreto né il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. néquello di omessa motivazione o motivazione apparente.Va comunque osservato che le dichiarazioni contenute nella comparsa dirisposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al propriorappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia diconfessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'attosia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente (cfr.: Cass.n. 4744/2005; Cass. n. 4908/2017; Cass. n. 23634/2018).Pertanto, non essendo stato dedotto che fossero state sottoscrittedall’odierna controricorrente le deduzioni contenute nei suoi scrittidifensivi, ad esse andava attribuito il mero valore di indizio, da valutarsiunitamente agli altri elementi e alle altre difese emergenti dagli atti.Alla luce di quanto precede, a detta circostanza non può esserericonosciuto carattere decisivo nel senso che essa sia tale da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoriadelle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratiodecidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; insenso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n.24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018).Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice dimerito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009).Pertanto, l’omesso esame nel merito della circostanza in questione,comunque esso sia stato motivato dalla Corte d’appello, non è idoneo adeterminare la cassazione della sentenza impugnata.4.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,avuto riguardo, ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, aun valore della causa pari a euro 1.496.152,90, superiore a quello indicatonel ricorso ai fini del pagamento del contributo unificato (indeterminabile).A tale proposito, occorre rilevare che le conclusioni di merito dell’odiernoricorrente comprendono, tra l’altro, la domanda subordinata di condannadella controparte al pagamento non solo di somme indeterminate, bensìanche di un importo ben preciso, pari a euro 1.496.152,90 (cfr.: ricorso, apag. 4), indicato in tale misura, comprensiva di capitale, rivalutazione einteressi, fin dall’inizio della causa (cfr.: Cass. n. 17991/2020; Cass. n.4994/2008), sicché ad esso deve farsi riferimento ai finidell’individuazione del valore della controversia per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.In punto di diritto, deve, in primo luogo, osservarsi che, con riguardo allaliquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, le domandeproposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano aifini della determinazione del valore della causa, ma deve esser utilizzato atal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore (cfr.:Cass. n. 22711/2018; Cass. n. 11150/2003).Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026In secondo luogo, occorre rilevare che il giudice, ove non concordi con ladeterminazione del valore della causa indicata dalle parti al fine diindividuare lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese dilite, può discostarsi da essa, sia pure motivando la scelta operata, onderendere comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato (cfr.:Cass. n. 607/2026; Cass. n. 8884/2024).Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez.

Un., n. 27433/2023; Cass., Sez.

Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 12.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 6.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., eNumero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026dell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeCinque-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8251/2023depositata il 20/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2019, [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma,l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], formulando nei suoi confronti le seguentidomande: accertarsi che l’immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9-11,Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026era stato acquistato, ristrutturato ed arredato esclusivamente con denarodell’attore e, per l’effetto, dichiararsi che lo stesso era di sua proprietà,ovvero trasferirne al medesimo la proprietà, con condanna dellaconvenuta alla restituzione del bene; accertarsi che gli arredi dell’immobilein questione erano di proprietà dell’attore e, per l’effetto, condannarsi laconvenuta alla relativa restituzione; condannarsi la convenuta alpagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile; in via subordinata,accertarsi il diritto dell’attore di ottenere da controparte il rimborso dellasomma da lui corrisposta per l’acquisto dell’immobile -oltre rivalutazionemonetaria e interessi-, oltre a quello delle spese sostenute per la suaristrutturazione e degli importi versati per le spese condominiali e leimposte; in via ulteriormente subordinata, condannarsi la convenuta alpagamento di un’indennità ex art. 2041 c.c.Nella resistenza della convenuta, il Tribunale rigettò la domanda econdannò l’attore al pagamento delle spese processuali.2. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diAgata Caputo, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8251/2023pubblicata il 20.12.2023, ha rigettato l’appello e ha condannatol’appellante alla rifusione delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha rigettato il secondo motivo di appello, con cui erastata censurata la qualificazione giuridica, da parte del giudice di primogrado, della domanda come di accertamento dell’interposizione fittizia dipersona anziché come di intestazione fiduciaria del bene, osservando che,anche a voler accedere alla tesi prospettata dall’appellante, non risultavaprovato il dedotto negozio fiduciario, in quanto la prova per testi offerta asupporto della domanda era inammissibile, riguardando patti aggiunti ocontrari al contenuto del titolo di acquisto dell’immobile. Il giudice delmerito, poi, ha ritenuto le prove documentali acquisite agli atti inidonee adimostrare non soltanto il patto fiduciario con l’obbligo di retrocessione delNumero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026bene, ma finanche il pagamento del bene da parte dell’appellante. Inparticolare, in senso contrario all’assunto della parte, andava ancheconsiderato che, in sede di divorzio, le parti avevano dichiarato “di nonaver più nulla a pretendere l’uno dall’altra a nessun titolo e/o ragione” inrelazione ai loro rapporti patrimoniali, oltre che personali, senza formularealcun tipo di riserva, con implicita rinuncia anche ai crediti oggetto delpresente giudizio. Sono state, infine, considerate del tutto nuove edinammissibili, oltre che irrilevanti, le argomentazioni dell’appellante, svoltesolo in comparsa conclusionale in ordine alla contraddittorietàdell’eccezione di usucapione formulata dall’appellata.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 2721 c.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Il ricorrente, in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte incui è stata condivisa la qualificazione della domanda principale come diaccertamento dell’interposizione fittizia di persona e sostiene che, potendoil patto di intestazione fiduciaria essere provato anche per testi,erroneamente sarebbero state rigettate le prove dichiarative aventi adoggetto la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto, laristrutturazione e l’arredamento del bene e l’estraneità della moglie allagestione di tali aspetti, circostanze che, a dire della parte, sarebberogiustificabili solo con l’esistenza di un patto fiduciario.Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Al riguardo, in primo luogo, deve rilevarsi che la Corte d’appello, nelrigettare il secondo motivo di appello, con cui era stata denunciata la«erronea qualificazione giuridica della domanda principale come relativa asimulazione (recte interposizione fittizia), invece che come avente adoggetto il proprio diritto alla restituzione dell’immobile» (cfr.: sentenzaimpugnata, a pag. 3), ha mostrato di condividere l’interpretazione delladomanda già effettuata dal giudice di primo grado.Tale interpretazione, costituente autonoma ratio decidendi della mancataammissione delle prove testimoniali, è attività riservata al giudice dimerito ed è sindacabile solo: a) ove ridondi in un vizio di nullitàprocessuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dalparadigma della norma processuale violata che deve essere dedotto comevizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comportiun vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se lainesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizioprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essereprospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero laomessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, inrelazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 30770/2023).In concreto, con il motivo in esame, il ricorrente, anziché sollevare una opiù questioni di cui innanzi, incentra la sua difesa sul diverso tema dellaprova del patto fiduciario, dando per scontata l’esattezza dellaNumero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026qualificazione dallo stesso sostenuta, senza fornire specifiche indicazioni alriguardo.In particolare, non risultano precisate dalla parte le ragioni per cuil’interpretazione della domanda dovrebbe essere considerata erronea, néè stato specificato il ‘quando’ e il ‘come’ siano stati allegati nel giudizio dimerito la sussistenza di un patto fiduciario ed il relativo contenuto, comecausa petendi della domanda (sul punto, si rileva che nel controricorso, apag. 5, si è negato che la questione fosse mai stata dedotta in tutto ilcorso del giudizio di primo grado).Ciò determina già di per sé l’inammissibilità del motivo, nella parte in cuiesso, presupponendo un’interpretazione diversa da quella fatta propria dalgiudice del merito, non intercetta la ratio decidendi della sentenzaimpugnata (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024).Infatti, la censura della parte, ancor prima di riguardare le questioni dicarattere probatorio, avrebbe dovuto concernere, in radice, l’esattezzadell’interpretazione della domanda da parte del giudice del merito.Sul piano della prova, in ogni caso, va ulteriormente rilevato che, se da unlato è vero che per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che siinnesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante,non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di attomeramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assettodi interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio (cfr.: Cass.n. 6811/2025; Cass., Sez. Un., n. 6459/2020), da un altro lato, ciò nongiova in concreto al ricorrente.Infatti, a quanto rilevato innanzi deve aggiungersi che, qualora con ilricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezziistruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito didare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente hal'onere non soltanto di indicare specificamente i mezzi istruttori,Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, ma anchedi dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omessoaccoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che lapronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire algiudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr.: Cass. n.23194/2017; Cass. n. 4178/2007).Ebbene, il ricorrente, a pag. 12 del ricorso, ha indicato le istanzeistruttorie (prove per interrogatorio formale e per testi) di cui lamenta lamancata ammissione, istanze aventi ad oggetto, in sostanza, laprovenienza della provvista utilizzata per l’acquisto, la ristrutturazione el’arredamento dell’immobile oggetto di causa, nonché la pretesa estraneitàdella controparte rispetto alle decisioni circa la gestione del bene.Trattasi, tuttavia, di circostanze di cui non è dimostrato il caratteredirimente ai fini della decisione, risultando le stesse, al contrario,astrattamente compatibili con la tesi dell’intestazione meramente fittiziadell’immobile. Il ricorrente sostiene che tali circostanze siano giustificabilisolo con l’esistenza di un patto fiduciario tra le parti, ma non spiega leragioni del suo assunto.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 2721c.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazionesolamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia.Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbemeramente apparente nella parte relativa al rigetto dell’istanza diriapertura dell’istruttoria, negata dal Tribunale. Inoltre, la Corte di meritoavrebbe errato sia nel ritenere che la prova relativa alla sussistenza di unrapporto fiduciario debba essere necessariamente documentale, sia nelvalutare l’idoneità ai fini della prova della documentazione acquisita aglistate contestate dalla controparte.Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Il motivo è infondato.Quanto al preteso vizio di motivazione apparente, deve rilevarsi che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacatodi legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un.,n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022). In particolare, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020). La motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento (cfr.: Cass. n.1986/2025).Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Tale vizio non è riscontrabile nella fattispecie, avendo la Corte d’appelloreso intelligibile il percorso logico compiuto ai fini della decisione, e ciòben al di là del c.d. minimo costituzionale.Per quanto concerne, poi, la censura relativa all’omesso esame di un fattodecisivo, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).In concreto, tali indicazioni mancano nel ricorso, non avendo la parteidentificato un preciso fatto storico (salvo il contratto preliminare, chetuttavia, è stato espressamente menzionato a pag. 3 della sentenzaimpugnata, e dunque considerato ai fini della decisione) il cui esamesarebbe stato, in tesi, omesso dal giudice del merito, né specificato gliulteriori elementi di cui innanzi.Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Per quanto riguarda, infine, la critica rivolta alla valutazione delle prove daparte della Corte territoriale, essa è inammissibile nella presente sede.Infatti, l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte dicassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al qualesoltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, inproposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza,scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in sensoconforme, si vedano anche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006;Cass. n. 27168/2006; Cass. n. 4500/2007). Deve dunque ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme (cfr.: Cass. n. 10927/2024).3. Il terzo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza inrelazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., per violazione dell’art.112 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazionesolamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, al pari del giudice di primogrado, non abbia preso in considerazione la domanda di accertamentodell’usucapione formulata dalla convenuta in via preliminare, domandaavente valore confessorio, e sostiene l’erroneità dell’affermazione,contenuta nella sentenza impugnata e costituente motivazione soltantoapparente, secondo cui le argomentazioni svolte sul punto dall’appellantein comparsa conclusionale sarebbero state del tutto nuove edinammissibili in sede di gravame, oltre che irrilevanti.Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Il motivo è infondato.In proposito, va in primo luogo precisato che la richiesta di accertamentodell’usucapione formulata dall’odierna controricorrente costituiva, al paridella questione della prescrizione, oggetto non già di una domanda, bensìdi un’eccezione, essendo stata essa formulata al solo fine di pervenire aduna declaratoria di «inammissibilità dell’azione intentata dal signor PaoloPertanto, essendo state rigettate le domande dell’attore per altre ragioniassorbenti relative alla prova stessa dell’interposizione fittizia, l’esamedell’eccezione in questione era divenuto superfluo e non sono pertantoravvisabili in concreto né il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. néquello di omessa motivazione o motivazione apparente.Va comunque osservato che le dichiarazioni contenute nella comparsa dirisposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al propriorappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia diconfessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'attosia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente (cfr.: Cass.n. 4744/2005; Cass. n. 4908/2017; Cass. n. 23634/2018).Pertanto, non essendo stato dedotto che fossero state sottoscrittedall’odierna controricorrente le deduzioni contenute nei suoi scrittidifensivi, ad esse andava attribuito il mero valore di indizio, da valutarsiunitamente agli altri elementi e alle altre difese emergenti dagli atti.Alla luce di quanto precede, a detta circostanza non può esserericonosciuto carattere decisivo nel senso che essa sia tale da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoriadelle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratiodecidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; insenso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n.24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018).Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice dimerito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009).Pertanto, l’omesso esame nel merito della circostanza in questione,comunque esso sia stato motivato dalla Corte d’appello, non è idoneo adeterminare la cassazione della sentenza impugnata.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,avuto riguardo, ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, aun valore della causa pari a euro 1.496.152,90, superiore a quello indicatonel ricorso ai fini del pagamento del contributo unificato (indeterminabile).A tale proposito, occorre rilevare che le conclusioni di merito dell’odiernoricorrente comprendono, tra l’altro, la domanda subordinata di condannadella controparte al pagamento non solo di somme indeterminate, bensìanche di un importo ben preciso, pari a euro 1.496.152,90 (cfr.: ricorso, apag. 4), indicato in tale misura, comprensiva di capitale, rivalutazione einteressi, fin dall’inizio della causa (cfr.: Cass. n. 17991/2020; Cass. n.4994/2008), sicché ad esso deve farsi riferimento ai finidell’individuazione del valore della controversia per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.In punto di diritto, deve, in primo luogo, osservarsi che, con riguardo allaliquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, le domandeproposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano aifini della determinazione del valore della causa, ma deve esser utilizzato atal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore (cfr.:Cass. n. 22711/2018; Cass. n. 11150/2003).Numero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026In secondo luogo, occorre rilevare che il giudice, ove non concordi con ladeterminazione del valore della causa indicata dalle parti al fine diindividuare lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese dilite, può discostarsi da essa, sia pure motivando la scelta operata, onderendere comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato (cfr.:Cass. n. 607/2026; Cass. n. 8884/2024).Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 12.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 6.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., eNumero registro generale 11130/2024 Numero di raccolta generale 26071/2026Numero sezionale 1924/2026 Data pubblicazione 01/10/2026dell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso