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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 34169/2023

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nunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 16696-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimati- avverso l’ordinanza n. 15143/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., parte ricorrente nel procedimento RG n. 1712/2012, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso, relativo ad avviso di accertamento ICI 2010, proposto dalla medesima società avverso il Comune di Chioggia e l’Agenzia delle entrate, cassando con rinvio la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1349/2021, depositata il 08/11/2021, chiede la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza in oggetto per l’erronea indicazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, quale Giudice di rinvio, e dell’anno d’imposta 2009; il Comune e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati; considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza, alla pag. 2, è stato indicato l’anno di imposta ICI 2009, in luogo dell’annualità 2010, e alla pag. 7, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in luogo di quella del Veneto P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 15143/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 30/5/2023, e dispone che nella motivazione, a pag. 2, rigo 19, in luogo di «2009» si inserisca, al suo posto, la parola «2010», e che nella motivazione e nel dispositivo, a pagina 7, righi 6 e 10, in luogo di «Lombardia» si inserisca, al suo posto, la parola «Veneto», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 16696-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimati- avverso l’ordinanza n. 15143/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., parte ricorrente nel procedimento RG n. 1712/2012, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso, relativo ad avviso di accertamento ICI 2010, proposto dalla medesima società avverso il Comune di Chioggia e l’Agenzia delle entrate, cassando con rinvio la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1349/2021, depositata il 08/11/2021, chiede la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza in oggetto per l’erronea indicazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, quale Giudice di rinvio, e dell’anno d’imposta 2009; il Comune e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati; considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza, alla pag. 2, è stato indicato l’anno di imposta ICI 2009, in luogo dell’annualità 2010, e alla pag. 7, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in luogo di quella del Veneto P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 15143/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 30/5/2023, e dispone che nella motivazione, a pag. 2, rigo 19, in luogo di «2009» si inserisca, al suo posto, la parola «2010», e che nella motivazione e nel dispositivo, a pagina 7, righi 6 e 10, in luogo di «Lombardia» si inserisca, al suo posto, la parola «Veneto», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione
Sentenza Cassazione n. 34169/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris