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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10146/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo ed al secondo motivo attraverso il quale si vorrebbe confutare l'esistenza della responsabilità della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. sia quanto all'elemento oggettivo (primo motivo) sia quanto ad elemento soggettivo (secondo motivo), le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, il terzo periodo pag. 2 della motivazione); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Py9a Petru9e9is rs t..72 POSI "[OSCURATO:PERSONA] CNCj 2 37,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo ed al secondo motivo attraverso il quale si vorrebbe confutare l'esistenza della responsabilità della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. sia quanto all'elemento oggettivo (primo motivo) sia quanto ad elemento soggettivo (secondo motivo), le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, il terzo periodo pag. 2 della motivazione); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Py9a Petru9e9is rs t..72 POSI "[OSCURATO:PERSONA] CNCj 2 37,
Sentenza Cassazione n. 10146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris