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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2020

Cassazione n. 38935/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il d.m. 17 settembre 2019, con cui è stata prorogata per il periodo di due anni la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sul rilievo dell'attuale operatività dell'associazione camorristica, il clan [OSCURATO:PERSONA], di cui il condannato ha fatto parte, quale braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], tale da far ritenere tuttora sussistente il legame con l'organizzazione e concreto il pericolo che egli, se collocato in regime di detenzione ordinaria, riattivi i collegamenti con il predetto sodalizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione della legge processuale per essere stata omessa (recte: effettuata, per mero disguido, a difensore omonimo di altro foro) la notificazione al difensore di fiducia — pur prevista da apposita circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] — del decreto di proroga del regime detentivo differenziato, ciò che ha impedito al legale di proporre tempestiva impugnazione.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza sancito l'inammissibilità del reclamo da lui personalmente proposto, qualificato come «generica doglianza» a dispetto dell'articolazione di pur sintetiche obiezioni senz'altro idonee, tanto più in considerazione della natura e della funzione dell'istituto, a soddisfare il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, che egli ha inteso ancorare alla carenza di attualità della ravvisata pericolosità sociale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Risulta dagli atti che il decreto ministeriale di proroga, per un biennio, della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, fu notificato, per errore, a difensore (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA]) omonimo di quello (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rimini) fiduciariamente nominato dal condannato.

La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha da tempo chiarito, in dissenso da precedente, opposto orientamento, che «Qualora il decreto di applicazione o di proroga del regime di cui all'art. 41 bis O. P. sia stato notificato anche al difensore, in ossequio all'art. 2 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 100844 del 9 ottobre 2003, il termine per il difensore per proporre reclamo decorre dal momento della notifica a lui effettuata» (Sez. 1, n. 3634 del 19/12/2011, dep. 2012, Coluccio, Rv. 251851; nello stesso senso si sono espresse, tra le altre, Sez. 1, n. 31875 del 27/10/2020, Forastefano, n.m.; Sez. 1, n. 19336 del 07/02/2019, Dominante, n.m.; Sez. 1, n. 47224 del 10/06/2016, Guerrera, n.m.).

Nel caso di specie, dunque, pacifico che [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un difensore di fiducia, tanto che l'amministrazione aveva disposto nei suoi confronti la comunicazione prevista, all'art. 1, dalla vigente circolare del DAP (n. 0309830 del 02/10/2017), il termine per la proposizione del reclamo, da parte del legale, non ha mai iniziato a decorrere, non essendo stato utilmente compiuto il prescritto adempimento.

Ciò posto, e non ravvisandosi ragioni per deflettere dal citato, consolidato indirizzo ermeneutico, appare evidente che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel valutare come tardive le censure introdotte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], giacché, non essendo stato il legale portato ritualmente a conoscenza dell'adozione del provvedimento di proroga, l'atto depositato il 23 luglio 2020 deve intendersi alla stregua di tempestivo e, perciò, ammissibile atto di impugnazione, proveniente da soggetto a ciò legittimato.

Discende dal superiore rilievo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto confrontarsi con gli argomenti dedotti dal difensore — dei quali ha, nella parte espositiva, dato atto — e non avrebbe, invece, dovuto valutarne l'ammissibilità in rapporto alla precedente ed autonoma impugnazione dell'imputato.

Resta assorbita l'ulteriore censura.

3. L'ordinanza impugnata deve essere, in conclusione, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esi to, tenga conto dei motivi spiegati dal difensore di fiducia del condannato con l'atto del 23 luglio 2020.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 04/05/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il d.m. 17 settembre 2019, con cui è stata prorogata per il periodo di due anni la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sul rilievo dell'attuale operatività dell'associazione camorristica, il clan [OSCURATO:PERSONA], di cui il condannato ha fatto parte, quale braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], tale da far ritenere tuttora sussistente il legame con l'organizzazione e concreto il pericolo che egli, se collocato in regime di detenzione ordinaria, riattivi i collegamenti con il predetto sodalizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione della legge processuale per essere stata omessa (recte: effettuata, per mero disguido, a difensore omonimo di altro foro) la notificazione al difensore di fiducia — pur prevista da apposita circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] — del decreto di proroga del regime detentivo differenziato, ciò che ha impedito al legale di proporre tempestiva impugnazione. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza sancito l'inammissibilità del reclamo da lui personalmente proposto, qualificato come «generica doglianza» a dispetto dell'articolazione di pur sintetiche obiezioni senz'altro idonee, tanto più in considerazione della natura e della funzione dell'istituto, a soddisfare il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, che egli ha inteso ancorare alla carenza di attualità della ravvisata pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Risulta dagli atti che il decreto ministeriale di proroga, per un biennio, della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, fu notificato, per errore, a difensore (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA]) omonimo di quello (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rimini) fiduciariamente nominato dal condannato. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha da tempo chiarito, in dissenso da precedente, opposto orientamento, che «Qualora il decreto di applicazione o di proroga del regime di cui all'art. 41 bis O. P. sia stato notificato anche al difensore, in ossequio all'art. 2 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 100844 del 9 ottobre 2003, il termine per il difensore per proporre reclamo decorre dal momento della notifica a lui effettuata» (Sez. 1, n. 3634 del 19/12/2011, dep. 2012, Coluccio, Rv. 251851; nello stesso senso si sono espresse, tra le altre, Sez. 1, n. 31875 del 27/10/2020, Forastefano, n.m.; Sez. 1, n. 19336 del 07/02/2019, Dominante, n.m.; Sez. 1, n. 47224 del 10/06/2016, Guerrera, n.m.). Nel caso di specie, dunque, pacifico che [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un difensore di fiducia, tanto che l'amministrazione aveva disposto nei suoi confronti la comunicazione prevista, all'art. 1, dalla vigente circolare del DAP (n. 0309830 del 02/10/2017), il termine per la proposizione del reclamo, da parte del legale, non ha mai iniziato a decorrere, non essendo stato utilmente compiuto il prescritto adempimento. Ciò posto, e non ravvisandosi ragioni per deflettere dal citato, consolidato indirizzo ermeneutico, appare evidente che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel valutare come tardive le censure introdotte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], giacché, non essendo stato il legale portato ritualmente a conoscenza dell'adozione del provvedimento di proroga, l'atto depositato il 23 luglio 2020 deve intendersi alla stregua di tempestivo e, perciò, ammissibile atto di impugnazione, proveniente da soggetto a ciò legittimato. Discende dal superiore rilievo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto confrontarsi con gli argomenti dedotti dal difensore — dei quali ha, nella parte espositiva, dato atto — e non avrebbe, invece, dovuto valutarne l'ammissibilità in rapporto alla precedente ed autonoma impugnazione dell'imputato. Resta assorbita l'ulteriore censura. 3. L'ordinanza impugnata deve essere, in conclusione, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esi to, tenga conto dei motivi spiegati dal difensore di fiducia del condannato con l'atto del 23 luglio 2020. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 04/05/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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