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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04391/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Terni ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 612 comma 1, cod. pen., alla pena di euro duecento di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 612 cod. pen.

La sentenza conterrebbe un'affermazione apodittica circa la valenza intimidatoria della frase pronunciata dall'imputato, senza specificare come questa, del tutto generica, abbia avuto capacità effettiva, non potenziale, di intimorire il destinatario incidendo sulla sua libertà morale.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la capacità intimidatoria della frase pronunciata e in ordine al dolo. 3.11 primo motivo è inammissibile.

Circa l'idoneità della minaccia questa è stata senz'altro adeguatamente spiegata dalla sentenza impugnata, che indica che si è trattato di una espressione diretta nei confronti della parte lesa, collega di lavoro dell'imputato, con il quale erano già in atto dissapori, a "fargliela pagare cara".

La frase utilizzata, in uno al comportamento dell'imputato descritto nell'imputazione (ove è precisato che la frase incriminata era pronunciata portando anche le mani al viso della persona offesa) considerato il contesto di contrasti in cui è stata profferita, secondo la motivazione non manifestamente illogica del giudice di merito, ha assunto un univoco contenuto intimidatorio.

Si è reputata, infatti, riferibile al ricorrente una condotta oggettivamente dotata di potenzialità offensiva, idonea a minacciare la parte lesa, proprio in considerazione del contesto in cui si è collocata, caratterizzato da evidente conflittualità (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5 n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951). 3.1.11 secondo motivo è inammissibile perché proposto avverso sentenza emessa in relazione a reati di competenza del giudice di pace, per ragioni (vizio di motivazione) non consenta.

Peraltro, si osserva che lo stesso appare genericamente formulato e non si confronta, specificamente, con la motivazione offerta dal giudice di pace, in relazione sia alla portata intimidatoria della condotta del ricorrente, sia alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di ••• inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Terni ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 612 comma 1, cod. pen., alla pena di euro duecento di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 612 cod. pen. La sentenza conterrebbe un'affermazione apodittica circa la valenza intimidatoria della frase pronunciata dall'imputato, senza specificare come questa, del tutto generica, abbia avuto capacità effettiva, non potenziale, di intimorire il destinatario incidendo sulla sua libertà morale. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la capacità intimidatoria della frase pronunciata e in ordine al dolo. 3.11 primo motivo è inammissibile. Circa l'idoneità della minaccia questa è stata senz'altro adeguatamente spiegata dalla sentenza impugnata, che indica che si è trattato di una espressione diretta nei confronti della parte lesa, collega di lavoro dell'imputato, con il quale erano già in atto dissapori, a "fargliela pagare cara". La frase utilizzata, in uno al comportamento dell'imputato descritto nell'imputazione (ove è precisato che la frase incriminata era pronunciata portando anche le mani al viso della persona offesa) considerato il contesto di contrasti in cui è stata profferita, secondo la motivazione non manifestamente illogica del giudice di merito, ha assunto un univoco contenuto intimidatorio. Si è reputata, infatti, riferibile al ricorrente una condotta oggettivamente dotata di potenzialità offensiva, idonea a minacciare la parte lesa, proprio in considerazione del contesto in cui si è collocata, caratterizzato da evidente conflittualità (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5 n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951). 3.1.11 secondo motivo è inammissibile perché proposto avverso sentenza emessa in relazione a reati di competenza del giudice di pace, per ragioni (vizio di motivazione) non consenta. Peraltro, si osserva che lo stesso appare genericamente formulato e non si confronta, specificamente, con la motivazione offerta dal giudice di pace, in relazione sia alla portata intimidatoria della condotta del ricorrente, sia alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di ••• inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris