CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 21719-2025 - Udienza del 17/12/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia. Letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha sviluppato argomentazioni inodonee a smentire le conclusioni di seguito sviluppate. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., tema che non era sottoposto al giudice di appello — è inammissibile per due ragioni: - la prima è che si tratta di motivo inedito; la tesi del ricorrente a questo riguardo - secondo cui il proscioglimento in parola potrebbe essere richiesto anche per la prima volta in cassazione - si scontra con due dati: il primo è che la decisione di appello si limita ai capi e ai punti della decisione impugnata e la connotazione di particolare tenuità del fatto e di non abitualità della condotta, al pari, per esempio, del coefficiente soggettivo della condotta, sono punti della decisione interni al singolo capo, che vanno specificamente fatti oggetto di appello; la seconda è che chiedere per la prima volta alla Corte di cassazione un giudizio sulla particolare tenuità del fatto e/o sulla non abitualità del comportamento significherebbe snaturare l'essenza stessa del giudizio di legittimità, laddove questa Corte non può entrare nel merito delle valutazioni necessarie ex art. 131-bis cod. pen., ma può solo vagliare la decisione del giudice di merito sul punto che, nel caso non sia stato specificamente sollecitato, non è stato messo in condizione di offrire una motivazione su cui la Corte di cassazione possa esprimersi; - la seconda e che, se pure si vuole ritenere aperta la possibilità di invocare detto proscioglimento anche a chi non abbia specificamente sollecitato il giudice di appello a prenderla in considerazione, allora deve ritenersi del pari aperta, per questa Corte, la possibilità di trarre gli indicatori ostativi al riconoscimento della particolare tenuità dal complesso della motivazione; nella specie, il tenore delle minacce e l'utilizzo dell'arma rendono l'offesa al bene giuridico tutelato non particolarmente tenue. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che eccepisce l'errore di calcolo, nel dispositivo, quanto alla decurtazione di un terzo della pena conseguente alla richiesta di rito abbreviato — è fondato, dal momento che la volontà del decidente è resa evidente dal contenuto della motivazione, che differisce dal dispositivo, contrassegnato da un evidente lapsus calami, che impone a questa Corte di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, rideterminandolo in mesi uno e giorni dieci di reclusione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi uno e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Cos