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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36075/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente – avverso la sentenza n. 232 / 2 / 20 1 8 della Co mmissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il18 maggio 20 1 8 ; Tributi. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal consigliereRoberta Crucitti.

Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Caldari di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata avverso la decisione di primo grado alla stessa sfavorevole, aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria per intervenuta decadenza al rimborso dell’ultima rata di im posta sostitutiva, versata malgrado non ne sussistessero i presupposti di legge; in particolare, il Giudice di appello riteneva che all’istanza di rimborso presentata dalla Società non potesse applicarsi l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ma che alla fattispecie fosse applicabile l’art.176, comma 2, del d.P.R. n. 917del 1986 e in generale, per la sua ratio, l’art.67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art.8 della legge n.212 del 2000; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio.

Considerato che: 1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. la violazione di legge (art.176 del d.P.R. n.917 del 1986 e art. 38 d.P.R. n.602 del 1973) nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l’istanza di rimborso per cui è controversia non incorresse nei termini di decadenza di cui all’art.38 d.P.R. dn.602 del 1973; 1.1.la censura è fondata alla luce del costante orientamento di questa Corte sul tema.

Già con la sentenza n. 1040 del 22/01/2004 si era statuito che in tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, il termine decadenziale di diciotto mesi - previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - si applica ad ogni tipologia di indebito tributario, anche ai versamenti diretti mediante delega agli Istituti di credito, fin dall'origine non dovuti, senza distinzione tra versamenti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria .Tale orientamento risulta a tutt’oggi seguito (v.

Cass. n. 2533 del 01/02/2018; Cass. n. 8847 del 29/03/2019) ribadendosi che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta ; nel caso in esame,è pacifico , perché non contestato , che l’imposta sostitutiva, versata dalla Società per allineare, con riguardo all’avviamento, i valori civilistici di bilancio a quelli fiscali ai sensi dell’art. 1, comma 147, della legge n.244 del 2007 e dell’art. 174 del TUIR non andava versata sin dall’origine,non sussistendo i presupposti di legge per l’esercizio dell’opzione prevista dalle norme sopra citate; diversamente, nell’ipotesi di cui all’art.176 del d.P.R. n. 917 del 1986, posto dalla C.T.R. a fondamento della sua decisione e invocato dalla controricorrente nei suoi scritti difensivi, la riduzione del costo fiscale dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto con scomputo dall’imposta sui redditi dell’imposta sostitutiva versata è previsto quando il diritto all’imposta sostitutiva venga meno in un momento successivo ovvero in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione (art. 176, n.2 ter , cit.); ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente; le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito mentre condanna la controricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 3.500,00oltre le spese prenotate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente – avverso la sentenza n. 232 / 2 / 20 1 8 della Co mmissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il18 maggio 20 1 8 ; Tributi. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal consigliereRoberta Crucitti. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Caldari di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata avverso la decisione di primo grado alla stessa sfavorevole, aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria per intervenuta decadenza al rimborso dell’ultima rata di im posta sostitutiva, versata malgrado non ne sussistessero i presupposti di legge; in particolare, il Giudice di appello riteneva che all’istanza di rimborso presentata dalla Società non potesse applicarsi l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ma che alla fattispecie fosse applicabile l’art.176, comma 2, del d.P.R. n. 917del 1986 e in generale, per la sua ratio, l’art.67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art.8 della legge n.212 del 2000; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio. Considerato che: 1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. la violazione di legge (art.176 del d.P.R. n.917 del 1986 e art. 38 d.P.R. n.602 del 1973) nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l’istanza di rimborso per cui è controversia non incorresse nei termini di decadenza di cui all’art.38 d.P.R. dn.602 del 1973; 1.1.la censura è fondata alla luce del costante orientamento di questa Corte sul tema. Già con la sentenza n. 1040 del 22/01/2004 si era statuito che in tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, il termine decadenziale di diciotto mesi - previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - si applica ad ogni tipologia di indebito tributario, anche ai versamenti diretti mediante delega agli Istituti di credito, fin dall'origine non dovuti, senza distinzione tra versamenti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria .Tale orientamento risulta a tutt’oggi seguito (v. Cass. n. 2533 del 01/02/2018; Cass. n. 8847 del 29/03/2019) ribadendosi che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta ; nel caso in esame,è pacifico , perché non contestato , che l’imposta sostitutiva, versata dalla Società per allineare, con riguardo all’avviamento, i valori civilistici di bilancio a quelli fiscali ai sensi dell’art. 1, comma 147, della legge n.244 del 2007 e dell’art. 174 del TUIR non andava versata sin dall’origine,non sussistendo i presupposti di legge per l’esercizio dell’opzione prevista dalle norme sopra citate; diversamente, nell’ipotesi di cui all’art.176 del d.P.R. n. 917 del 1986, posto dalla C.T.R. a fondamento della sua decisione e invocato dalla controricorrente nei suoi scritti difensivi, la riduzione del costo fiscale dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto con scomputo dall’imposta sui redditi dell’imposta sostitutiva versata è previsto quando il diritto all’imposta sostitutiva venga meno in un momento successivo ovvero in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione (art. 176, n.2 ter , cit.); ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente; le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito mentre condanna la controricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 3.500,00oltre le spese prenotate
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