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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17513/2023

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso il 5 novembre 2021, il Tribunale di Genova - Sezione per le misure di prevenzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di revoca del provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva applicato, il 10 maggio 2010 la misura di prevenzione della confisca, sul rilievo che l'istanza deve essere presentata, ex art. 28 d.lgs. 159/2011 «alla Corte di appello da individuarsi ai sensi dell'art. 111 cod. proc. pen.» ((Sez. 6, Sentenza n. 17854 del 27/05/2020 Rv. 279283-01).

2. Con ordinanza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Torino, adita ai sensi dell'art. 28 d.

Igs. n. 159/2011 ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che spettava al giudice della misura di prevenzione, cioè al Tribunale di Genova, esaminare l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa il 10 maggio 2010, irrevocabile il 24 settembre 2014, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. della legge 27 dicembre 1956, n. 1423»

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritti depositate il 7 novembre 2022, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova - Sezione misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto di competenza è sussistente e va risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Genova.

2. Questa Corte ha, da tempo, affermato che i conflitti negativi di competenza, connotati dal contemporaneo rifiuto di due organi giudiziari a prendere conoscenza dello stesso procedimento, necessitano dell'adozione di formali provvedimenti con cui due organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, nel presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l'altro e determinando così la stasi del procedimento, irrisolubile senza l'intervento della Corte regolatrice.

Con la conseguenza che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, l'organo che ritenga di essere incompetente ad adottare il provvedimento richiestogli non è abilitato a sollevare conflitto (Sez. 1, n. 16984 del 16/04/2009, Confl. comp. in proc.

Piscitelli, RV. 243927; Sez. 1 n. 39972 del 16/09/2014, Confl. comp. in proc.

Monaco, Rv. 260907).

Tuttavia, si è altresì precisato che la declinatoria di competenza può essere desunta anche dal tenore complessivo del provvedimento adottato dal primo giudice che, implicitamente, contenga in sé tale statuizione negativa (Sez. 1 n. 26373 del 24/01/2017, confl. comp. in proc.

Orbulescu, Rv. 270116).

3. Nel caso in esame, il Tribunale di Genova, investito dai destinatari della confisca della revoca del provvedimento, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta, rientrante - come si dirà appresso - nella sua competenza e, con un non pertinente richiamo all'art. 28 D. Igs. 159/2011, ha ritenuto che la competenza a decidere su quella di restituzione spettasse alla Corte di appello.

Anziché, però, declinare formalmente la competenza in favore di quel giudice, ha emesso ordinanza d'inammissibilità dell'istanza, così inducendo gli interessati a rivolgersi al giudice indicato come competente nel provvedimento e, per tale via, determinando di fatto l'insorgenza del conflitto.

4. Il conflitto va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Genova.

Il decreto di confisca risale maggio 2011 ed è divenuto definitivo nel febbraio 2014.

L'istanza di revoca articolata dai proposti, dunque, risulta disciplinata dall'art. 7 legge n. 1423 del 1956, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di appello.

Milita in tal senso la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n.159 del 2011, con la quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata all'introduzione nel sistema delle norme contenute nel codice antimafia; disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme dettate in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali - tra le quali non v'è ragione di escludere anche il rimedio di cui all'art. 28 del medesimo decreto - non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina (ex multis, Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, Sentenza n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc.

Pipitone, Rv. 258599).

5. Per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova.

P.T.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 29 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso il 5 novembre 2021, il Tribunale di Genova - Sezione per le misure di prevenzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di revoca del provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva applicato, il 10 maggio 2010 la misura di prevenzione della confisca, sul rilievo che l'istanza deve essere presentata, ex art. 28 d.lgs. 159/2011 «alla Corte di appello da individuarsi ai sensi dell'art. 111 cod. proc. pen.» ((Sez. 6, Sentenza n. 17854 del 27/05/2020 Rv. 279283-01). 2. Con ordinanza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Torino, adita ai sensi dell'art. 28 d. Igs. n. 159/2011 ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che spettava al giudice della misura di prevenzione, cioè al Tribunale di Genova, esaminare l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa il 10 maggio 2010, irrevocabile il 24 settembre 2014, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritti depositate il 7 novembre 2022, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova - Sezione misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto di competenza è sussistente e va risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Genova. 2. Questa Corte ha, da tempo, affermato che i conflitti negativi di competenza, connotati dal contemporaneo rifiuto di due organi giudiziari a prendere conoscenza dello stesso procedimento, necessitano dell'adozione di formali provvedimenti con cui due organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, nel presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l'altro e determinando così la stasi del procedimento, irrisolubile senza l'intervento della Corte regolatrice. Con la conseguenza che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, l'organo che ritenga di essere incompetente ad adottare il provvedimento richiestogli non è abilitato a sollevare conflitto (Sez. 1, n. 16984 del 16/04/2009, Confl. comp. in proc. Piscitelli, RV. 243927; Sez. 1 n. 39972 del 16/09/2014, Confl. comp. in proc. Monaco, Rv. 260907). Tuttavia, si è altresì precisato che la declinatoria di competenza può essere desunta anche dal tenore complessivo del provvedimento adottato dal primo giudice che, implicitamente, contenga in sé tale statuizione negativa (Sez. 1 n. 26373 del 24/01/2017, confl. comp. in proc. Orbulescu, Rv. 270116). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di Genova, investito dai destinatari della confisca della revoca del provvedimento, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta, rientrante - come si dirà appresso - nella sua competenza e, con un non pertinente richiamo all'art. 28 D. Igs. 159/2011, ha ritenuto che la competenza a decidere su quella di restituzione spettasse alla Corte di appello. Anziché, però, declinare formalmente la competenza in favore di quel giudice, ha emesso ordinanza d'inammissibilità dell'istanza, così inducendo gli interessati a rivolgersi al giudice indicato come competente nel provvedimento e, per tale via, determinando di fatto l'insorgenza del conflitto. 4. Il conflitto va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Genova. Il decreto di confisca risale maggio 2011 ed è divenuto definitivo nel febbraio 2014. L'istanza di revoca articolata dai proposti, dunque, risulta disciplinata dall'art. 7 legge n. 1423 del 1956, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di appello. Milita in tal senso la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n.159 del 2011, con la quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata all'introduzione nel sistema delle norme contenute nel codice antimafia; disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme dettate in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali - tra le quali non v'è ragione di escludere anche il rimedio di cui all'art. 28 del medesimo decreto - non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina (ex multis, Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, Sentenza n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc. Pipitone, Rv. 258599). 5. Per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova. P.T.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 29 nov
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