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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35539/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui agli artt.337, 582 e 651 cod. pen., oltre che generico in quanto non si confronta con il contenuto della decisione, è reiterativo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alla condotta del Campanella che, dapprima si rifiutava di declinare le proprie generalità e, successivamente, all'atto della compiuta identificazione effettuata negli uffici dei verbalizzanti, minacciava e poneva in essere atti violenti culminati nelle lesioni di uno dei pubblici ufficiali; rilevato che il ricorrente, ripropone nuovamente la questione attinente al mancato esame della parte offesa, circostanza correttamente ritenuta irrilevante dai Giudici di merito che hanno osservato come i fatti si siano svolti alla presente dell'altro teste di polizia giudiziaria, a nulla rilevando la mancata escussione di uno di essi anche alla luce della documentazione sanitaria prodotta da cui emergevano le lesioni subite; ritenuto che il ricorrente, attraverso un con consentito diretto riferimento agli atti processuali, tenta di accreditare una differente lettura delle risultanze già adeguatamente vagliate dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui agli artt.337, 582 e 651 cod. pen., oltre che generico in quanto non si confronta con il contenuto della decisione, è reiterativo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alla condotta del Campanella che, dapprima si rifiutava di declinare le proprie generalità e, successivamente, all'atto della compiuta identificazione effettuata negli uffici dei verbalizzanti, minacciava e poneva in essere atti violenti culminati nelle lesioni di uno dei pubblici ufficiali; rilevato che il ricorrente, ripropone nuovamente la questione attinente al mancato esame della parte offesa, circostanza correttamente ritenuta irrilevante dai Giudici di merito che hanno osservato come i fatti si siano svolti alla presente dell'altro teste di polizia giudiziaria, a nulla rilevando la mancata escussione di uno di essi anche alla luce della documentazione sanitaria prodotta da cui emergevano le lesioni subite; ritenuto che il ricorrente, attraverso un con consentito diretto riferimento agli atti processuali, tenta di accreditare una differente lettura delle risultanze già adeguatamente vagliate dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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