CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Abdessalem ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato, in punto pena, quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, del). 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi rilevata violazione di legge e contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva, viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito attraverso la valorizzazione di circostanze riconducibili ai criteri legali (numerosi precedenti specifici e assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne); che la valutazione che ha sorretto la decisione censurata é insindacabile in questa sede, poiché sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, peraltro solo genericamente indicati; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente