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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19276/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] AntoriRD ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per alcuni dei reati contestatigli per difetto di querela, confermando invece la condanna del medesimo per il delitto di furto aggravato di cui al capo b), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen, è manifestamente infondato, atteso che la conferma della condanna ha riguardato un unico reato, rimanendo dunque estraneo all'oggetto della sentenza impugnata qualsiasi profilo attinente alla continuazione.

Ritenuto, quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che quelle del ricorrente sono censure generiche e in fatto in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione. esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] AntoriRD ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per alcuni dei reati contestatigli per difetto di querela, confermando invece la condanna del medesimo per il delitto di furto aggravato di cui al capo b), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen, è manifestamente infondato, atteso che la conferma della condanna ha riguardato un unico reato, rimanendo dunque estraneo all'oggetto della sentenza impugnata qualsiasi profilo attinente alla continuazione. Ritenuto, quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che quelle del ricorrente sono censure generiche e in fatto in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione. esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 19276/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris