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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 48677/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, per la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen., rispetto al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: [OSCURATO:PERSONA]. 265724) ha precisato che essa va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non già alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece sostenuto dal ricorrente; Rilevato quindi che, nel caso in esame, la Corte di appello di Milano ha correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione concesso a Rahman MD Oliur con sentenza del Tribunale di Vigevano del 6 novembre 2012 per reato commesso I'l aprile 2009 (divenuta irrevocabile il 30 settembre 2017), dato che egli è stato condannato alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione (per delitto commesso tra il 2009 ed il 2010) con sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 4 aprile 2022, perciò entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità della prima condanna; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, per la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen., rispetto al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: [OSCURATO:PERSONA]. 265724) ha precisato che essa va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non già alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece sostenuto dal ricorrente; Rilevato quindi che, nel caso in esame, la Corte di appello di Milano ha correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione concesso a Rahman MD Oliur con sentenza del Tribunale di Vigevano del 6 novembre 2012 per reato commesso I'l aprile 2009 (divenuta irrevocabile il 30 settembre 2017), dato che egli è stato condannato alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione (per delitto commesso tra il 2009 ed il 2010) con sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 4 aprile 2022, perciò entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità della prima condanna; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 202
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