CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 novembre 2021, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Bologna in data 8 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva condannati per più delitti di rapina e furto aggravati e per il delitto di ricettazione di un'autovettura, ha ridotto la pena nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la motivazione che conferma la contestata recidiva risulta essere adeguata e connotata da lineare e coerente IDgicità. In particolare, la Corte territoriale, ferma la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, sintomo di elevata pericolosità sociale, a pagina 4 ha evidenziato che il suo certificato penale è lungo 14 pagine, trattandosi di un rapinatore professionista, dedito all'illecito quale principale fonte di sostentamento ed evidentemente indifferente al turbamento causato alle vittime dai suoi comportamenti. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il vizio della motivazione per non avere attribuito rilevanza alla confessione resa dall'imputato per mitigare la pena, è manifestamente infondato poiché la corte ha motivato adeguatamente sul punto osservando che la confessione è stata solo parziale e che l'imputato ha violato la misura cautelare a lui applicata. Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata, al trattamento sanzionatorio irrogato e al diniego delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato, a pagina 4 della sentenza impugnata, in considerazione delle modalità del fatto e della circostanza che l'imputato, pur non avendo partecipato a tutte le rapine commesse dai coimputati, era già sottoposto a misura cautelare quando, violandone le prescrizioni, ha commesso una nuova rapina. Va inoltre osservato che la censura in merito alla sussistenza della recidiva qualificata non è stata sollevata con i motivi di appello ed è pertanto inammissibile anche sotto questo profilo. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui genericamente si evocano presunte carenze motivazionali, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché è privo dell'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere Est