CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21162/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato: la Corte di merito con apparato argomentativo esente da vizi logici e aderenti alle risultanze processuali, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg.7-8) valorizzando congiuntamente plurimi elementi fattuali (non valutabili in questa sede) ritenuti idonei ad integrare l'elemento costitutivo degli artifizi e raggiri integranti il reato di truffa ed il dolo di reato. ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è pure manifestamente infondato avendo la Corte di merito ritenuto sussistente la condizione ostativa della abitualità del comportamento, fondandola sui numerosi precedenti penali della stessa indole annotati sul certificato del casellario giudiziale ( pagina 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole del vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è, del pari, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di un costrutto argomentativo esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nel caso di specie il giudice di merito ha evidenziato i numerosi precedenti penali specifici ed il rilevante danno causato con riferimento alle condotte di reato non prescritte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 202