CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 1975
Cassazione n. 19722/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/02/1975 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di un anno di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed all'affermazione di responsabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (primo motivo), nonché vizio di motivazione relativamente alla esclusione della causa di non punibilità della destinazione della droga ad uso personale (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta tenuta dall'imputato corrisponda a quella tipica del reato di cui all'art. 337 cod. pen. anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, evidenziando come l'imputato sia durante il controllo per strada, allorché ha colpito gli operanti con pugni e calci, sia in Questura, quando si è scagliato contro i poliziotti per sottrarre loro l'involucro appena sequestrato al fine di ingoiarlo, ha realizzato consapevolmente condotte violente volte dapprima a sottrarsi al controllo ed alle perquisizioni, e poi ad occultare la sostanza stupefacente; Osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la sostanza stupefacente detenuta (cocaina) non può ritenersi destinata ad uso personale, valorizzando sia il dato quantitativo sequestrato (pari a 15 grammi, con principio attivo con percentuale del 94,8 %, e da cui erano ricavabili 63 dosi medie singole) al quale va aggiunto quello - non quantificabile e qualificabile - di sostanza stupefacente gettato a terra dall'imputato, al momento del controllo in strada, sia le modalità di confezionamento della droga in separati involucri, sia la disponibilità della somma rinvenuta in assenza di regolare attività lavorativa, sia la condotta tenuta durante il controllo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2-0-25, Il Consigliere estensore DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]