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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30857/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 1° ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Milano il 5 settembre 2024, ha ridotto, riconosciute le attenuanti generiche, a mesi 7 di reclusione ed euro 900 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 10 luglio 2024.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, rispettivamente la mancata concessione sia della sospensione condizionale della pena (primo motivo) che della non menzione di condanna nel casellario giudiziale (secondo motivo), sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello valorizzato in maniera non illogica, in senso ostativo alla concedibilità dei benefici di legge, sia i precedenti penali a carico dell'imputato, sia la pluralità delle violazioni del divieto di dimora in Milano nelle date dell'8, 12 e 22 luglio, oltre che del 16 e 25 settembre 2024, come da annotazioni di polizia (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 1° ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Milano il 5 settembre 2024, ha ridotto, riconosciute le attenuanti generiche, a mesi 7 di reclusione ed euro 900 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 10 luglio 2024. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, rispettivamente la mancata concessione sia della sospensione condizionale della pena (primo motivo) che della non menzione di condanna nel casellario giudiziale (secondo motivo), sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello valorizzato in maniera non illogica, in senso ostativo alla concedibilità dei benefici di legge, sia i precedenti penali a carico dell'imputato, sia la pluralità delle violazioni del divieto di dimora in Milano nelle date dell'8, 12 e 22 luglio, oltre che del 16 e 25 settembre 2024, come da annotazioni di polizia (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q. P.Q.M
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