CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna la Corte ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato ex art. 385 cod. peni in assenza, come nella fattispecie, di valide cause di giustificazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]