CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 08879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/3/2019 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo riqualificarsi il ricorso ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Mantova; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio ordinario, è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia. 2. Il ricorrente si duole dell'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 86 del D.P.R. n. 309/90, che invece doveva essere disposta in ragione della pericolosità sociale dell'imputato provata dalla sua inclinazione a delinquere e conseguente alla condanna a pena superiore ai due anni di reclusione. 3. Ritiene la Corte che il ricorso, che coinvolge una valutazione di merito riguardante la applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, deve essere qualificato, ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen., come appello al Tribunale di Sorveglianza funzionalmente competente per le misure di sicurezza. 4. Deve, pertanto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. P.Q.M. Qualificato il ricorso come impugnazione ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Così deciso il 13/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] C pozzi [OSCURATO:PERSONA] uolo DEPOSITATO iN CANC