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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24528/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A I N T E R L O C U T O R I A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura alle liti in c alce al ricorso e dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura alle liti allegata all’atto di costituzione dell’1.

3. 2018, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Premuda n. 2.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Intimati avverso la sentenza n. 659 della Corte di appello di Ancona , depositata il 30.

5. 2016.

R.G.

N. 20343/2017.Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei primi due, assorbito il quinto.

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 4.

7. 2022.

La Corte, letto il proposto ricor so proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 659 del 30.

5. 2016 della Corte di appello di Ancona, che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],lo aveva condannato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di un fabbricato limitrofo all’edificio condominiale degli attori, a demolire l’ascensore da essi costruito sul cortile di loro proprietà, su cui s i affacciavano le finestre degli appartamenti delle controparti; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale e la memoria del ricorrente; rilevato che il ricorso risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari attori e quindi controparti nei giudizi di merito, e non anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati convenuti insieme all’odierno ricorrente in qualità di comproprietari dell’immobile limitrofo; che tali soggetti, che hanno partecipato ai giudizi di merito, vanno qualificati come litisconsorti necessari nel presente giudizio, atteso che la domanda contro di loro proposta ha per oggetto la demolizione di un manufatto di cui sono comproprietari, sicché la loro partecipazione al giudizio è necessaria (Cass. n. 2634 del 2021; Cass. n. 23564 del 2019; Cass. n. 1158 del 1999); che trattandosi di causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che, essendo trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a mente dell’art. 330, comma R.G.

N. 20343/2017.3, cod. proc. civ., l’atto di integrazione andrà notificato personalmente alle predette parti(Cass. n. 22341 del 2017; Cass. n. 17416 del 2010).

P.T.M. visto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fissando per tale adempimento il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Rinvia la causa a n uovo ruolo .

Roma, il 4 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A I N T E R L O C U T O R I A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura alle liti in c alce al ricorso e dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura alle liti allegata all’atto di costituzione dell’1. 3. 2018, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Premuda n. 2. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n. 659 della Corte di appello di Ancona , depositata il 30. 5. 2016. R.G. N. 20343/2017.Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei primi due, assorbito il quinto. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 4. 7. 2022. La Corte, letto il proposto ricor so proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 659 del 30. 5. 2016 della Corte di appello di Ancona, che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],lo aveva condannato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di un fabbricato limitrofo all’edificio condominiale degli attori, a demolire l’ascensore da essi costruito sul cortile di loro proprietà, su cui s i affacciavano le finestre degli appartamenti delle controparti; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale e la memoria del ricorrente; rilevato che il ricorso risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari attori e quindi controparti nei giudizi di merito, e non anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati convenuti insieme all’odierno ricorrente in qualità di comproprietari dell’immobile limitrofo; che tali soggetti, che hanno partecipato ai giudizi di merito, vanno qualificati come litisconsorti necessari nel presente giudizio, atteso che la domanda contro di loro proposta ha per oggetto la demolizione di un manufatto di cui sono comproprietari, sicché la loro partecipazione al giudizio è necessaria (Cass. n. 2634 del 2021; Cass. n. 23564 del 2019; Cass. n. 1158 del 1999); che trattandosi di causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che, essendo trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a mente dell’art. 330, comma R.G. N. 20343/2017.3, cod. proc. civ., l’atto di integrazione andrà notificato personalmente alle predette parti(Cass. n. 22341 del 2017; Cass. n. 17416 del 2010). P.T.M. visto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fissando per tale adempimento il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Rinvia la causa a n uovo ruolo . Roma, il 4 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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