CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44421/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/2/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Bologna con sentenza del 16/7/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il tema della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. non aveva formato oggetto di motivo di appello, mentre il riferimento fatto dalla Corte alla prevalenza dell'attenuante è inconferente, avuto riguardo al criterio di calcolo adottato e al corretto riconoscimento nella prima parte della sentenza del formulato giudizio di equivalenza. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enite